COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 60 DEL 20/3/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL SIG. CARDINI PAOLO (MARINO LEPANTO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 6 GARE A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 54 DEL 27.2.2003 (Gara: ARICCIA – MARINO LEPANTO del 23.2.2003 – Camp. di I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 60 DEL 20/3/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL SIG. CARDINI PAOLO (MARINO LEPANTO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 6 GARE A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 54 DEL 27.2.2003 (Gara: ARICCIA – MARINO LEPANTO del 23.2.2003 – Camp. di I Categoria) · La Commissione Disciplinare; · visto il reclamo in epigrafe; · esaminati gli atti ufficiali; · accertato che il reclamo è stato proposto in data 15 marzo 2003, come risulta dal timbro apposto sul plico postale, e pertanto, oltre il termine previsto dall’art. 42, 5° comma del C.G.S. DICHIARA § Inammissibile il reclamo e per l’effetto conferma la squalifica per 6 gare effettive a carico del calciatore CARDINI PAOLO. § La tassa reclamo va incamerata.
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