COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 60 DEL 20/3/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL G.S. CEDIAL LIDO DEI PINI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE A CARICO DEL CALCIATORE COLUCCI JOHN ANTHONJ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 54 DEL 27.2.2003 (Gara: LIDO DEI PINI – SAN PIO X del 23.2.2003 – Camp. di I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 60 DEL 20/3/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL G.S. CEDIAL LIDO DEI PINI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE A CARICO DEL CALCIATORE COLUCCI JOHN ANTHONJ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 54 DEL 27.2.2003 (Gara: LIDO DEI PINI – SAN PIO X del 23.2.2003 – Camp. di I Categoria) · La Commissione Disciplinare; · visto il reclamo in epigrafe; · esaminati gli atti ufficiali; · considerato che le motivazioni addotte in sede di reclamo sono parzialmente assumibili; · ritenuto che il comportamento dei calciatori non pare essere stato particolarmente violento e scorretto, ma tutt’al più una vibrante protesta verbale; · ritenuto altresì che la sanzione irrogata è quindi eccessiva e non congrua; DELIBERA § di accogliere parzialmente il ricorso proposto e per l’effetto ridurre la sanzione irrogata al calciatore COLUCCI a 3 gare effettive; § La tassa reclamo va restituita .
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it