COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 60 DEL 20/3/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA POL. DELLE VITTORIE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31 MAGGIO 2003 A CARICO DEL CALCIATORE DE PASCALIS FABIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO ADOTTATO CON COM. UFF. N. 54 DEL 27.2.2003 (Gara: DELLE VITTORIE – TIRRENO del 23.2.2003 – Camp. di I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 60 DEL 20/3/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA POL. DELLE VITTORIE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31 MAGGIO 2003 A CARICO DEL CALCIATORE DE PASCALIS FABIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO ADOTTATO CON COM. UFF. N. 54 DEL 27.2.2003 (Gara: DELLE VITTORIE – TIRRENO del 23.2.2003 – Camp. di I Categoria) · La Commissione Disciplinare; · visto il reclamo in epigrafe; · esaminati gli atti ufficiali; · udita, come da richiesta, la Società interessata; · sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; · considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo avverso la squalifica del calciatore DE PASCALIS FABIO possono ritenersi parzialmente assumibili recando utili elementi ai fini di una migliore focalizzazione degli occorsi; · che in effetti il comportamento del calciatore, anche se riprovevole e come tale censurabile non ha raggiunto toni particolarmente violenti e né ha arrecato alcuna conseguenza al direttore di gara; · che può ritenersi un atto inconsulto dettato da motivi di rabbia mal repressi sfociati in comportamento scorretto ed offensivo; · che comunque sembra potersi procedere ad una certa rivalutazione della posizione dello stesso, comminando una sanzione più adeguata alle effettive responsabilità; DELIBERA § di accogliere il ricorso e per l’effetto di ridurre la squalifica del calciatore DE PASCALIS FABIO dal 31 maggio 2003 al 30 aprile 2003. § La tassa di reclamo va restituita.
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