COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 60 DEL 20/3/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT GARE DEL 16/03/2003 – SEMPREVISA – VALMONTONE

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 60 DEL 20/3/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT GARE DEL 16/03/2003 - SEMPREVISA - VALMONTONE Visti gli atti ufficiali, rilevato che: al 33' del secondo tempo l'arbitro allontanava dal terreno di gioco il dirigente della Societa' Semprevisa Astri Orlando per proteste; nella occasione il calciatore della squadra di casa Coluzzi Cesare pestava con il piede il petto di un avversario a terra, a seguito di un fallo di gioco, per cui il direttore di gara ne decretava l'espulsione; alla notifica del provvedimento il Coluzzi si avvicinava minacciosamente all'arbitro ma veniva bloccato dai compagni e si allontanava a fatica dal terreno di gioco, raggiungendo la zona degli spogliatoi da dove, unitamente al dirigente in precedenza allontanato e da sostenitori locali, inveiva ripetutamente contro l'arbitro, insultandolo e minacciandolo; dopo circa 2 minuti dalla ripresa del gioco l'arbitro chiedeva al capitano di far allontanare il calciatore espulso e gli altri sostenitori che stazionavano nei pressi del cancello di ingresso del campo, i quali continuavano nelle loro proteste insultandolo e minacciandolo; il capitano della squadra Campagna Andrea continuava nelle proteste per cui veniva espulso dall'arbitro; in tale frangente rientrava in campo il gia' citato Coluzzi che rincorreva l'arbitro costringendolo a fuggire per il campo ed assumeva unitamente al dirigente Astri, nella circostanza, comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro stesso; che il direttore di gara, successivamente, al 38' del secondo tempo, considerato che tra i calciatori delle due squadre si stava creando un clima di tensione, decideva di sospendere definitivamente l'incontro rientrando, senza ulteriore problemi, nel proprio spogliatoio. Questo Organo Giudicante ritiene che gli episodi denunciati dall'arbitro nel proprio rapporto, pur essendo rilevanti, non sembrano di tale gravità da determinare una sospensione anticipata della gara. Infatti la situazione generale in campo si era ormai normalizzata in considerazione anche della presenza della Forza Pubblica che avrebbe sicuramente garantito l'incolumita' dell'arbitro stesso, e che quindi l'incontro per i restanti 12' circa avrebbe potuto continuare. senza una situazione di pericolo tale per l'arbitro da costringerlo a sospendere anticipatamente la gara. Tutto cio' premesso, questo Organo di Giustizia Sportiva avvalendosi del disposto di cui all'art. 12 comma 4 del C.G.S. DECIDE a) di annullare la gara in epigrafe ordinando la ripetizione della stessa dando mandato al Comitato Regionale per i connessi adempimenti di competenza. b) di inibire il dirigente della Societa' Semprevisa Astri Orlando fino al 10/4/2003 c) di squalificare i sottoelencati calciatori della Societa' Semprevisa nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata: COLUZZI CESARE fino al 30/6/2003 CAMPAGNA ANDREA per due gare effettive
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