COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 64 del 27/3/2003 – pubbl. su www.crlazio.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPOVERDE SELCIATELLA – NUOVA S.DONATO

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 64 del 27/3/2003 – pubbl. su www.crlazio.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPOVERDE SELCIATELLA - NUOVA S.DONATO Visti gli atti ufficiali; rilevato che: - la squadra ospite NUOVA SAN DONATO perveniva al campo di giuoco alle ore 11,38; - alle ore 11,47 si presentava il dirigente della squadra ospite nello spogliatoio dell'arbitro al quale consegnava la distinta di gara con i documenti dei calciatori che dovevano prendere parte al giuoco; - che a questo punto l'arbitro comunicava al dirigente che i previsti regolamentari 45’ minuti di attesa erano scaduti e nonostante ciò si dichiarava disponibile per l'identificazione degli atleti; - il dirigente della Soc. N.S.DONATO, comunicava, a questo punto, al direttore di gara che i calciatori non erano ancora pronti per l'identificazione; - in conseguenza di ciò l'arbitro comunicava alla squadra di casa che l'incontro non si sarebbe disputato, consegnando così i relativi documenti al dirigente della società di casa; - mentre l'arbitro lasciava l'impianto sportivo veniva dapprima offeso e minacciato da tre tesserati della Soc. N.S.DONATO ed uno di questi nell'occasione gli bloccava lo sportello della macchina colpendolo con uno schiaffo al volto provocandogli momentaneo stordimento, mentre altro tesserato lo colpiva con un calcio al torace, strappandogli altresì una manica del giubbotto che indossava; - intervenivano alcune persone che sedavano l'aggressione e consentivano all'arbitro di allontanarsi con il proprio mezzo e recarsi quindi al Pronto Soccorso per le cure del caso. Osservato quanto sopra; rilevato che l'incontro non ha avuto luogo perchè la Soc. N.S.DONATO pur essendo arrivato al campo di giuoco nel prescritto tempo di attesa dei 45' minuti, non è riuscita comunque a completare le operazioni preliminari entro il tempo sufficiente per dare inizio all'incontro, dal chè l'arbitro non ne consentiva l'inizio; Visto l'art. 12 comma 1 del C.G.S. SI DECIDE a) di infliggere alla Soc. N.S.DONATO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 2; b) di comminare alla Soc. N.S.DONATO l'ammenda di Euro 500 e diffida del campo di giuoco.
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