COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 64 del 27/3/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. S.GIACOMO NETTUNO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA AL 31.12.2003 A CARICO DEL CALCIATORE LATTE EMANUELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE CON COMUNICATO UFFICIALE N. 48 DEL 6.2.2003 (Gara: AGORA S. RITA – S. GIACOMO NETTUNO del 2.2.2003 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 64 del 27/3/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. S.GIACOMO NETTUNO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA AL 31.12.2003 A CARICO DEL CALCIATORE LATTE EMANUELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE CON COMUNICATO UFFICIALE N. 48 DEL 6.2.2003 (Gara: AGORA S. RITA – S. GIACOMO NETTUNO del 2.2.2003 – Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; § considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo avverso la squalifica del calciatore LATTE EMANUELE possono ritenersi parzialmente assumibili fornendo utili elementi ai fini di una migliore rivalutazione degli occorsi; § che in effetti, il comportamento del LATTE può razionalmente considerarsi in atto inconsulto e rabbioso per la rete subita in tempo di recupero e non certo inteso a procurare un danno fisico al direttore di gara; § che, lo stesso arbitro ha dichiarato che il pallone lanciato da pochi metri gli ha procurato solo un leggero e momentaneo; § che sussistono buoni motivi per rivalutare favorevolmente la posizione del calciatore comminando una sanzione più adeguata alle effettive responsabilità; DELIBERA § di accogliere il ricorso e per l’effetto di ridurre la squalifica del calciatore LATTE EMANUELE dal 31.12.2003 al 30.8.2003. § La tassa reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it