COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 69 DEL 9/4/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARE DEL 30/03/2003 MARINO LEPANTO ONLUS – SAN CESAREO
COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 69 DEL 9/4/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARE DEL 30/03/2003
MARINO LEPANTO ONLUS - SAN CESAREO
L'A.S.C. MARINO LEPANTO, dopo avere preannunciato reclamo, ha proposto ricorso avverso l'esito della gara in epigrafe, adducendo l'irregolare svolgimento dell'incontro, per violazione dell'art. 61 delle NOIF, poiche' non e' stato consegnato al dirigente accompagnatore della Societa', nonostante esplicita richiesta dello stesso, prima della gara ed all'inizio del s.t., l'elenco dei calciatori della squadra avversaria. Per tale motivo chiede, la ricorrente, la ripetizione dell'incontro.
L'arbitro della gara ha precisato, nel proprio rapporto, di avere consegnato la distinta di gara al dirigente della squadra di casa, solo a fine gara, perche' non gli era mai stata richiesta.
E' noto che a norma dell'art. 61 comma 2) delle NOIF la mancata consegna della distinta costituisce motivo di reclamo, solo quando ne sia stata fatta tempestiva e vana richiesta all'arbitro. Intatti il citato art. 61 precisa espressamente che " una copia della distinta dei calciatori deve essere consegnata al capitano o dirigente dell'altra squadra prima dell'inizio della gara. La mancata osservanza di tale adempimento non costituisce motivi di reclamo, a meno che l' arbitro, nonostante sia stato espressamente e tempestivamente sollecitato, abbia omesso di provvedervi.
Alla luce di quanto espresso, questo Organo di Giustizia Sportiva ritiene che non siano assumibili, pertanto, le doglianze avanzate dell'A .S.C. MARINO LEPANTO con il presente reclamo; Visto, pertanto, l'art. 12 del CGS.
SI DECIDE
a) di respingere il reclamo avanzato dalla Soc. MARINO LEPANTO e di confermare, quindi, il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: MARINO LEPANTO ONLUS - SAN CESAREO 2-4.
La tassa reclamo si incamera