COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 75 DEL 2/5/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELL’A.C. ETRURIA 2000 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31 MARZO 2004 A CARICO DEL CALCIATORE FERRI GIANFRANCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 71 DEL 17.4.2003- (Gara: ETRURIA 2000 – CAPODIMONTE del 13.4.2003 – Camp. di I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 75 DEL 2/5/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELL’A.C. ETRURIA 2000 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31 MARZO 2004 A CARICO DEL CALCIATORE FERRI GIANFRANCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 71 DEL 17.4.2003- (Gara: ETRURIA 2000 - CAPODIMONTE del 13.4.2003 – Camp. di I Categoria) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § rilevato che il reclamo è pervenuto il 29.4.2003, come risulta dal timbro del C.R. Lazio apposto sulla busta contenente il reclamo stesso, e pertanto oltre il termine previsto dall’art. 42 del CGS, così come abbreviato con delibera del 26.2.2003 del Presidente Federale, sul Com. Uff. n. 127/A pubblicato sul Com. Uff. del C.R. Lazio n. 60 del 20.3.2003; DICHIARA § inammissibile il reclamo e per l’effetto conferma la squalifica del calciatore FERRI GIANFRANCO fino al 31.3.2004. § La tassa di reclamo va incamerata.
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