COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 78 DELL’8/5/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. MAREMMANA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PUNIZIONE SPORTIVA DI PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 2 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 66 DEL 3.4.2003 (Gara: LATERA – MAREMMANA del 30.3.2003 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 78 DELL’8/5/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. MAREMMANA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PUNIZIONE SPORTIVA DI PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 - 2 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 66 DEL 3.4.2003 (Gara: LATERA - MAREMMANA del 30.3.2003 – Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § udita, come da richiesta, la Società interessata; § sentito, in supplemento di referto, l’arbitro; § osserva: la ricorrente esclude “nel modo più categorico” che si sia verificata in campo una rissa tra i giocatori delle due squadre, e sostiene pertanto che la punizione sportiva della perdita della gara avrebbe dovuto essere inflitta esclusivamente alla Società LATERA, in quanto la sospensione dell’incontro era stata determinata dal gesto di violenza del massaggiatore della suddetta società, Sig. D’EGIDIO ASCENZIO, il quale aveva colpito con un pugno allo zigomo un calciatore della squadra avversaria; § tale assunto non può essere condiviso; in sede di supplemento l’arbitro ha infatti confermato che, dopo il gesto di violenza posto in essere dal massaggiatore della soc. LATERA, si era scatenata una rissa, alla quale avevano partecipato i giocatori di entrambe le squadre. Il direttore di gara ha anche precisato che, dovendo espellere cinque giocatori per parte, i cui nominativi aveva annotato, si vedeva costretto a sospendere l’incontro in quanto, a seguito delle espulsioni che avrebbe dovuto comminare, le squadre si sarebbero trovate a disporre di un numero di giocatori inferiore a quello regolamentare; § avvenuto quanto sopra e ribadita la natura di fonte privilegiata e degna di fede del referto arbitrale; DELIBERA § di respingere il ricorso e per l’effetto di confermare le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo; § la tassa di reclamo va incamerata.
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