COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 81 DEL 15/5/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. NAZZANO MRS PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE CLAUDIO GERINI PARTECIPANTE ALLA GARA NAZZANO MRS – STIMIGLIANO DEL 4.5.2003 – CAMP. DI I CATEGORIA – GIRONE B

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 81 DEL 15/5/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. NAZZANO MRS PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE CLAUDIO GERINI PARTECIPANTE ALLA GARA NAZZANO MRS – STIMIGLIANO DEL 4.5.2003 – CAMP. DI I CATEGORIA – GIRONE B La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § rilevato che il reclamo è stato proposto in data 12 maggio 2003 come risulta dal timbro postale apposto sulla raccomandata, e pertanto oltre il termine di 3 giorni dallo svolgimento della gara giusto l’art. 42 comma 3 CGS così come modificato con delibera del Presidente Federale del 26.2.2003 sul Com. Uff. n. 127/A e pubblicato sul Com. Uff. n. 60 del C.R. Lazio del 20.3.2003 DICHIARA · inammissibile il reclamo e per l’effetto conferma il risultato acquisito sul campo NAZZANO MRS – STIMIGLIANO 0 - 3 · La tassa reclamo va incamerata.
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