COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 20 del 24/10/2002 – pubbl. su www.crlazio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA: PROCENO – ASSOCIAZIONE SAMMARTINESE

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 20 del 24/10/2002 – pubbl. su www.crlazio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA: PROCENO - ASSOCIAZIONE SAMMARTINESE Visti gli atti ufficiali, rilevato che: - al 23' del primo tempo, in seguito alla realizzazione di una rete da parte della squadra avversaria, veniva espulso il calciatore della Soc. SAMMARTINESE, PERANDRIA Paolo, per aver rivolto frasi offensive all'indirizzo dell'arbitro; - di seguito veniva allontanato il dirigente della stessa Società, MORUCCI Angelo, per essere entrato indebitamente in campo rivolgendo frasi offensive all'indirizzo del direttore di gara; - in seguito a tali accadimenti, il citato calciatore PERANDRIA Paolo dopo aver abbandonato il terreno di gioco con indosso una tuta sociale si posizionava all'esterno del terreno di gioco da dove, unitamente ad alcuni sostenitori, per tutto il prosieguo dell'incontro rivolgeva numerose offese e minacce all'arbitro, contribuendo con tale atteggiamento a creare un clima di ostilità all'interno del campo; - al 36' secondo tempo alcuni dei già citati sostenitori scavalcavano la rete di recinzione tentando di avvicinarsi minacciosamente all'arbitro senza riuscirvi per l'intervento della Forza Pubblica presente; - al 42' del secondo tempo, in seguito ad uno scontro di gioco tra calciatori delle due Società il calciatore di riserva della Soc. SAMMARTINESE, BERNABUCCI Carlo, entrava indebitamente in campo tentando di colpire un avversario con un pugno ed un calcio senza riuscirvi per la pronta schivata di quest'ultimo riuscendo successivamente a spingerlo facendolo cadere in terra; - il predetto calciatore BERNABUCCI veniva coadiuvato dai compagni di squadra, VALENTINI Mario, MESCHINI Marco e AMBROSINI Roberto che spintonavano diversi avversari rivolgendo loro frasi offensive; - in conseguenza a tali fatti penetravano nel terreno di gioco i già citati sostenitori che spintonavano avversari minacciando il direttore di gara; - i sostenitori desistevano dal raggiungere l'arbitro per l'intervento della Forza Pubblica e, nel frattempo, l'arbitro veniva accerchiato dai calciatori della Soc. SAMMARTINESE già citati che gli rivolgevano nuova minacce; - visto il perdurare di tale situazione di pericolo per la propria persona, l'arbitro decideva di porre fine anzitempo all'incontro. Letto ed esaminato quanto sopra nel referto arbitrale, osservato che l 'irregolare conclusione della gara è da ascriversi al comportamento gravemente minaccioso di sostenitori e tesserati della Soc. SAMMARTINE SE nei confronti dell'arbitro; visto l'art. 12 del C.G.S. SI DECIDE a) di infliggere alla Soc. SAMMARTINESE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 1 - 3 (risultato acquisito sul campo al momento della sospensione) nonchè comminare alla stessa Società l'ammenda di E 350,00; b) di inibire il dirigente della Soc. SAMMARTINESE, MORUCCI Angelo fino al 15/11/2002; c) di squalificare i sottonotati tesserati nelle misure a fianco di ciascuno indicate: BERNABUCCI Carlo 5 gare PERANDRIA Paolo 4 gare VALENTINI Mario 2 gare MESCHINI Marco 2 gare AMBROSINI Roberto 2 gare
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