COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 20 del 24/10/2002 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELL’A.S. TUSCIA BARBARANO AVVERSO L’AMMENDA DI € 350,00 COMMINATA DAL GIUDICE SPORTIVO DEL C.R. LAZIO CON COM. UFF. N. 16 DEL 10.10.2002 (Gara 2001 TUSCIA – TUSCIA BARBARANO del 6.10.2002 – Camp. di II cat.

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 20 del 24/10/2002 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELL’A.S. TUSCIA BARBARANO AVVERSO L’AMMENDA DI € 350,00 COMMINATA DAL GIUDICE SPORTIVO DEL C.R. LAZIO CON COM. UFF. N. 16 DEL 10.10.2002 (Gara 2001 TUSCIA – TUSCIA BARBARANO del 6.10.2002 – Camp. di II cat. La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; udita, come da richiesta, la Società interessata; sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo avverso l’ammenda comminata, sono da ritenersi parzialmente assumibili, fornendo utili elementi atti a fare maggiore chiarezza sugli occorsi; che in effetti la Società, pur riconoscendo in parte i fatti addebitati, ha provveduto ad identificare ed a bloccare il giocatore e successivamente allontanarlo, unico responsabile dell’accaduto, a detta della società ; che non può non tenersi conto del fattivo atteggiamento della Società nell’individuare e nell’allontanare il calciatore responsabile DELIBERA di accogliere il ricorso e per l’effetto di ridurre l’ammenda nei confronti della Società TUSCIA BARBARANO da € 350,00 a € 200,00. La tassa di reclamo va restituita.
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