COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 20 del 24/10/2002 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELL’A.S. AZZURRO 95 PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE MARIOTTI MARCO PARTECIPANTE ALLA GARA S.S.C. PAPIZONE – A.S. AZZURRO 95 del 29.9.2002 – Camp. di II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 20 del 24/10/2002 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELL’A.S. AZZURRO 95 PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE MARIOTTI MARCO PARTECIPANTE ALLA GARA S.S.C. PAPIZONE – A.S. AZZURRO 95 del 29.9.2002 - Camp. di II Categoria) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; rilevato che la reclamante ha chiesto l’applicazione in proprio favore dell’art. 12 punto 5 comma a) C.G.S. per la partecipazione alla gara in oggetto del calciatore MARIOTTI MARCO della Società S.S.C. PAPIZONE, in corso di squalifica; considerato che, come risulta dalla lista dei giocatori allegata al referto arbitrale, il calciatore che ha partecipato alla gara è il Sig. MARIOTTI MARCO nato il 21 luglio 1966, e non il Sig. MARIOTTI MARCO, nato il 2 luglio 1971, tesserato per la Società DI.PE.C., quest’ultimo effettivamente in corso di squalifica; DELIBERA di respingere il reclamo della A.S. AZZURRO 95, e per l’effetto di confermare il risultato di 1 a 0 a favore del PAPIZONE nella partita del 29/9/2002. La tassa di reclamo va incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it