COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 21 DEL 31/10/2002 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARE DEL 27/10/2002 – PODGORA CHIESUOLA CARSO – SONNINO

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 21 DEL 31/10/2002 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARE DEL 27/10/2002 - PODGORA CHIESUOLA CARSO - SONNINO Visto gli atti ufficiali, rilevato che: - al 20' del II tempo in seguito ad un presunto fallo di gioco subito da un calciatore della Soc. SONNINO, due giocatori della stessa Società, GRENGA Alfredo e CARDARELLI Antonio (il primo calciatore di riserva mentre il secondo già sostituito), unitamente al proprio allenatore IALONGO Ulderico ed il dirigente CANTAGALLI Elio, entravano indebitamente in campo provocando con ciò una rissa tra i tesserati ivi presenti tra i quali si distinguevano, per la Soc. SONNINO: gli stessi calciatori già citati, GRENGA Alfredo e CARDARELLI Antonio che colpivano un avversario con pugni; DE ANGELIS Vincenzo che spintonava un avversario; GRANDE Giuliano per essersi colpito vicendevolmente con spinte e pugni con avversari; il citato allenatore, Sig. IALONGO Ulderico che colpiva con un pugno un calciatore avversario; DOTALE Giorgio che colpiva con un pugno al corpo un avversario; MENICHELLI Gianluca per aver spinto ripetutamente altro calciatore. Per la Soc. PODGORA: BRAGAZZI Fabrizio per aver colpito con un violento pugno, tanto da farlo cadere in terra, un avversario, lo stesso calciatore si ripeteva colpendo con diversi violenti calci al corpo e al capo l'avversario che si trovava a terra; FRANCHINI Alessandro che colpiva con un calcio alla schiena un avversario e quindi si scambiava pugni e calci con altro avversario; PETROCELLI Giancarlo che colpiva un avversario con un violento calcio quando quest'ultimo si trovava in terra; NOGAROTTO Emanuele che tentava di colpire con un pugno al volto un avversario; BRAGAZI Fabio per essersi spinto con un avversario. - In seguito alla zuffa sopra descritta, il calciatore della Soc. SONNINO, DE ANGELIS Vincenzo, era costretto a ricorrere a successive cure ospedaliere; - successivamente, l'arbitro constatava danni arrecati all'interno dello spogliatoio assegnato alla Soc. SONNINO; - visto il perdurare della situazione creatasi in campo, non essendovi più la possibilità per il prosieguo dell'incontro, l'arbitro ne decretava la fine anticipata. Letto il susseguirsi dei fatti nel referto arbitrale, osservato che l' irregolare conclusione dell'incontro deve ricercarsi nel comportamento violento di tesserati di entrambe le Società, in considerazione che, per consolidata giurisprudenza sportiva la partecipazione ad una rissa, come nel caso in specie, riporta le responsabilità ad entrambi i partecipanti, indipendentemente da chi questa ha provocato, visto l'art. 12 del C.G.S. Si decide a) di infliggere ad entrambe le Società, PODGORA e SONNINO, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 2; b) di comminare alla Soc. SONNINO l'ammenda di E 100 facendo obbligo alla stessa Società di risarcire i danni arrecati allo spogliatoio, se richiesto e documentato; c) di inibire a ricoprire incarichi federali al Sig. CANTAGALLI Elio, dirigente della Soc. SONNINO, fino al 30.11.2002; d) di squalificare l'allenatore della Soc. SONNINO, Sig. IALONGO Ulderico, per n. 3 gare ufficiali; e) di squalificare i sottonotati calciatori nelle misure a fianco di ciascuno indicato: Soc. SONNINO : GRENGA Alfredo 3 gare CARDARELLI Antonio 3 gare GRANDE Giuliano 3 gare DOTALE Giorgio 2 gare MENICHELLI Gianluca 2 gare DE ANGELIS Vincenzo 1 gara. Soc PODGORA : BRAGAZZI Fabrizio 5 gare FRANCHINI Alessandro 3 gare PETROCELLI Giancarlo 3 gare NOGAROTTO Emanuele 1 gara BRAGAZI Fabio 1 gara
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