COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 26 del 14/11/2002 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELL’A.S. 85 FIUMICINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 28.2.2003 A CARICO DEL CALCIATORE BENEDETTO FERDINANDO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 14 DEL 3.10.2002 (Gara 85 FIUMICINO – PONTE GALERIA del 29.09.2002 – Camp. di II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 26 del 14/11/2002 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELL’A.S. 85 FIUMICINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 28.2.2003 A CARICO DEL CALCIATORE BENEDETTO FERDINANDO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 14 DEL 3.10.2002 (Gara 85 FIUMICINO – PONTE GALERIA del 29.09.2002 – Camp. di II Categoria) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; udita, come da richiesta, la Società interessata; sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo avverso la squalifica del calciatore BENEDETTO FERDINANDO, non sono neppure parzialmente assumibili risultando, tra l’altro, in piena discordanza con gli atti ufficiali di gara che, com’è noto, assumono carattere di natura privilegiata ai sensi dell’art. 25 del C.G.S.; che il comportamento, assolutamente disdicevole del calciatore, è improntato ad azioni reiterate con minacce e linguaggio ingiurioso e blasfemo; che non può considerarsi l’assunto della Società reclamante, circa l’involontario contatto da parte del BENEDETTO con il braccio del direttore di gara, quando dal referto arbitrale si evince chiaramente che il calciatore veniva a contatto con il direttore di gara spingendolo con le mani sul petto facendogli perdere l’equilibrio e facendolo quasi cadere; che non sussistono motivi per rivalutare favorevolmente la posizione dell’interessato DELIBERA di respingere il ricorso e per l’effetto di confermare la squalifica del calciatore BENEDETTO FERDINANDO sino al 28.2.2003. La tassa di reclamo va incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it