COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 35 DEL 19/12/2002 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO PONTE GALERIA – TRAGLIATA

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 35 DEL 19/12/2002 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO PONTE GALERIA - TRAGLIATA Visti gli atti ufficiali, rilevato che; - al 46' del primo tempo l'arbitro decretava l'espulsione del calciatore DELVO' Federico (Societa' Ponte Galeria) perche' colpiva da dietro con un calcio alle gambe un avversario, che successivamente era costretto a ricorrere a cure ospedaliere; nel frangente si avvicinava il calciatore della Societa' Tragliata COP POTELLI Alessio, che dopo aver protestato ed offeso l'arbitro, lo colpiva all'improvviso con una violenta testata sulla tempia provocandogli un forte dolore, con perdita di equilibrio tanto da farlo cadere in terra; - l'arbitro veniva immediatamente soccorso dai dirigenti locali che lo trasportavano negli spogliatoi, dove persistendo il dolore alla tempia ed uno stato di nausea, convocava i dirigenti delle due squadre comunicando loro l'impossibilita' di proseguire la gara per le condizioni di salute; - dopo l'uscita dei dirigenti dallo spogliatoio, calciatori non individuati della Societa' Tragliata colpivano con pugni la porta del locale minacciandolo ripetutamente; - a questo punto il direttore di gara chiedeva l'intervento della Forza Pubblica che lo scortava fino all'imbocco del Grande Raccordo Anulare - persistendo lo stato di malessere l'arbitro decideva di recarsi al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Ostia dove gli venivano diagnosticati alcuni giorni di prognosi. Tutto cio' premesso, considerato che la responsabilita' della mancata conclusione regolamentare dell'incontro e' da addebitarsi alla Societa ' Tragliata per il comportamento particolarmente aggressivo tenuto dal calciatore della predetta Societa' nei confronti dell'arbitro. Visto lart. 12 comma 1 del C.G.S. SI DECIDE a) di infliggere alla Societa' Tragliata la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2; b) di comminare alla Societa' Tragliata l'ammenda di Euro 100 c) di squalificare il calciatore della Societa' Ponte Galeria DELVO' Federico per 2 gare; di squalificare il calciatore della Societa' Tragliata COPPOTELLI Alessio fino al 15/12/2007
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