COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 40 DEL 9/1/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT Decisioni del Giudice Sportivo GARE DEL 05/01/2003 – GARA DEL 05/01/2003 PRO CALCIO CITTA DUCALE – POGGIO BUSTONE

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 40 DEL 9/1/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT Decisioni del Giudice Sportivo GARE DEL 05/01/2003 - GARA DEL 05/01/2003 PRO CALCIO CITTA DUCALE - POGGIO BUSTONE Visti gli atti ufficiali, rilevato che: - al 42' del secondo tempo dopo la segnatura della rete del vantaggio da parte della squadra locale, l'arbitro veniva attorniato da alcuni giocatori della Societa' Poggio Bustone; - uno di questi, e, precisamente, il n. 6 DESIDERI Marco, capitano del la Società Poggio Bustone, poggiava una mano sul petto dell'arbitro e, spingendolo con forza lo faceva indietreggiare di qualche metro urlandogli, nel contempo, frasi offensive e minacciose; - subito dopo, si avvicinava al direttore di gara il calciatore Falilo Francesco (Soc. Poggio Bustone) il quale gil afferrava il polso della mano destra stringendogliela con forza procurandogli momentaneo dolore e nell'occasione gli afferrava una manica della divisa e, lo strattonava , piu' volte, rivolgendogli frasi offensive e gravemente minacciose; - l'arbitro visto lo stato di particolare tensione venutosi a determinare a seguito di detti episodi, correva verso gli spogliatoi scortato da un tutore delle Forze dell'Ordine e decideva di sospendere la gara al 42' del secondo tempo con il punteggio di 2-1 in favore della squadra di casa. Tutto cio' premesso, considerato che la gara di cui trattasi e' stata sospesa per la responsabilita' dei tesserati della Societa' Poggio Bustone; Visto l'art. 12 comma 1 del C.G.S. SI DECIDE a) di infliggere alla Societa' Poggio Bustone la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 b) di squalificare i sottoelencati calciatori della societa' Poggio Bustone nella misura a fianco di ciascuno di essi indicato: DESIDERI MARCO fino al 31/05/2003 FALILO FRANCESCO fino al 31/12/2003
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it