COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 40 DEL 9/1/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA CASC ITALCALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MANAGO’ DANIELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 35 DEL 19.12.2002 (Gara: ITALCALCIO – COCCIANO FRASCATI del 15.12.2002 – Camp. di II Cat.)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 40 DEL 9/1/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA CASC ITALCALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MANAGO’ DANIELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 35 DEL 19.12.2002 (Gara: ITALCALCIO – COCCIANO FRASCATI del 15.12.2002 – Camp. di II Cat.) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § ritenuto che dal referto arbitrale emerge che il comportamento del calciatore incolpato può essere considerato come accesa protesta e non si è concretizzato in azioni violente ed effettivamente minacciosa; § osservato che la sanzione, alla luce delle pertinenti censure della reclamante, può essere ridimensionata come da dispositivo; DELIBERA § di ridurre la squalifica del calciatore DANIELE MANAGO’ (ITALCALCIO) da 5 a 3 giornate di gara. § La tassa reclamano va restituita.
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