COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 42 DEL 16/1/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARE DEL 22/12/2002 – A.S.M.90 CALCIO – VIS TERRACINA 94
COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 42 DEL 16/1/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARE DEL 22/12/2002 - A.S.M.90 CALCIO - VIS TERRACINA 94
La S.S. Vis Terracina, dopo aver preannunciato reclamo, ha presentato nei termini rituale ricorso in ordine alla sospensione anticipata dell'incontro decretata dall'arbitro al 30' del secondo tempo. Evidenzia la ricorrente nel proprio ricorso preliminarmente l'esemplare condotta tenuta dai tesserati della Societa' sin dall'inizio del campionato e nella gara oggetto del presente ricorso. Precisa altresi' la S.S. Vis Terracina che trovandosi la squadra in vantaggio non aveva interesse a causare incidenti e che il clima intimidatorio e provocatorio e' stato instaurato esclusivamente da tesserati e dirigenti dell' altra squadra. Per tutti questi motivi chiede la ricorrente il ripristino del risultato conseguito sul campo.
Visti gli atti ufficiali rilevato dall'esame degli stessi che al 30' del secondo tempo in seguito ad uno scontro di gioco il calciatore della Societa' A.S. M. 90 Calcio PACCHIARINI Luca colpiva con un pugno il calciatore della Societa' Vis Terracina VESTOSO Raffaele che, a sua volta, reagiva colpendo con un calcio il predetto avversario;
- che in seguito a tale accadimento si accendeva una zuffa tra i calciatori presenti in campo che si colpivano vicendevolmente tra di loro con calci e pugni;
- tra i partecipanti alla zuffa l'arbitro distingueva per la Societa' A.S: M.90 Calcio i calciatori AQUINO Felice, CELEBRINI Emanuele, ZIARELLI Angelo, D'AURIA Angelo e CRESCENZO Alessandro e per la Societa' Vis Terracina i calciatori VINCIGUERRA Luca, ALTAMURA Vito, SEVERINI Maurizio e TAGLIAFERRI Luca;
- che a questo punto l'arbitro, in considerazione degli ovvi provvedimenti disciplinari che avrebbe dovuto adottare, avrebbe portato le due squadre a non disporre di un numero sufficiente di calciatori per il proseguo dell'incontro, decideva pertanto di considerare chiusa la gara;
- che, mentre l'arbitro si apprestava a rientrare nel proprio spogliatoio, il calciatore della squadra di casa MARTINELLI Luca gli impediva di rientrare nel locale chiudendo violentemente la porta schiacciandogli la mano tra la porta ed il muro provocandogli forte dolore e gonfiore costringendolo a ricorrere alle cure di un massaggiatore e quindi successivamente a quelle ospedaliere.
Da tutto sopra quanto esposto questo Organo di giustizia Sportiva pur prendendo atto delle considerazioni esposte in premessa dalla reclamante non puo' che rilevare che emerge un evidente contrasto tra quanto riferisce la reclamante e quanto riporta l'arbitro del proprio rapporto e che, in tali situazioni prevale sempre il contenuto del referto arbitrale che e' da considerarsi fonte unica e privilegiata di prova.
Di conseguenza non possono essere accolte le rimostranze avanzate dall a Societa' S.S. Vis Terracina, in quanto la sospensione anticipata dell'incontro e' da addebitarsi a carico di entrambe le Societa' per il comportamento tenuto, nell'occasione, dai loro tesserati. Preso atto, altresi', dei provvedimenti disciplinari gia' assunti a carico dei responsabili con il Comunicato Ufficaile n. 39 del 3/01/2003.
- rilevato, altresi', che deve essere sanzionato il calciatore della SOC. A.S. 90 CALCIO, Pacchiarini Luca;
Visto l'articolo 12 comma 1 del C.G.S.
SI DECIDE
a) di respingere il reclamo di cui trattasi con incameramento della relativa tassa
b) di infliggere ad entrambe le societa' la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2
c) di squalificare il calciatore della A.S. 90 CALCIO, Pacchiarini Luca per tre gare effettive