COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 44 DEL 23/1/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELL’U.S. CAVESE AVVERSO LE DECISINI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO, PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 34 DEL 12-12-2002, IN MERITO ALLA GARA CAVESE-NUOVA OLIMPICA DELL’8-12-2002, CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA.

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 44 DEL 23/1/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELL’U.S. CAVESE AVVERSO LE DECISINI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO, PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 34 DEL 12-12-2002, IN MERITO ALLA GARA CAVESE-NUOVA OLIMPICA DELL’8-12-2002, CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA. Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la U.S. Cavese impugnava tutte le decisioni disciplinari, ivi compresa l’irrogazione della punizione della perdita della gara, come in epigrafe descritte. Assumeva la reclamante che i fatti, così come concretizzati e riportati nel referto, non potevano giustificare la prosecuzione della gara pro-forma non essendosi verificati atti violenti nei confronti dell’Arbitro e non sussistendo una situazione di reale pericolo che potesse consigliare tale decisione di natura precauzionale. Va preliminarmente osservato che le sanzioni di squalifica per due gare a carico dei calciatori Velluti Cristian, Renzi Massimiliano e Lucarelli Roberto non sono impugnabili in questa sede e la parte del reclamo relativa va dichiarata inammissibile. Per quanto attiene alla posizione del calciatore Chialastri Francesco la sanzione irrogata appare congrua avendo il calciatore incolpato reiterato un comportamento offensivo ed ingiurioso nei confronti del direttore di gara, così come appare congrua e non suscettibile di ridimensionamento la squalifica per sei gare del calciatore Lucarelli Alessio in quanto lo stesso si è macchiato di un comportamento offensivo, ingiurioso e particolarmente minaccioso nei confronti dell’Arbitro e di un gesto di tentata violenza nei confronti di un avversario. Per contro la decisione di prosecuzione della gara pro-forma adottata dall’Arbitro non appare adeguatamente giustificata. Concretamente i fatti sono consistiti in un accerchiamento minaccioso da parte di taluni calciatori della società Cavese ed in una frase concretamente minacciosa urlata a brevissima distanza dall’orecchio del direttore di gara da un singolo e ben individuato calciatore della medesima società. Come più volte ribadito dalla Commissione nel caso di gara portata a termine pro-forma deve esservi od una concreta e duratura menomazione delle condizioni fisiche e psicologiche dell’Arbitro che si astenga dalla sospensione della gara perché possono esservi ulteriori gesti di violenza nei suoi confronti ovvero una situazione di pericolo obiettiva, che si connota ad esempio per una serie di comportamenti violenti o scorretti di una pluralità di calciatori, per un atteggiamento minaccioso del pubblico, per l’assenza di forza pubblica o la inadeguatezza della stessa, per la carenza delle altre misure di sicurezza, in sostanza per una pluralità di eventi che consiglierebbero la immediata sospensione e che considerazioni di opportunità fatte dall’Arbitro inducono invece a non adottare per evitare ancora più gravi conseguenze. Nella specie nessuna delle condizioni esposte a titolo di esempio si è verificata. L’Arbitro non è stato colpito né alcuno ha tentato di colpirlo ed, a meno di considerare il calciatore incolpato un novello “Stentore”, non è ipotizzabile che un urlo, pur emesso da breve distanza, possa causare più di un momentaneo stordimento, meglio qualificabile come turbamento. Sul campo era presente la forza pubblica e l’Arbitro non fa cenno ad atteggiamenti men che corretti del pubblico. Quello che più sorprende è che l’Arbitro abbia deciso di portare la gara avanti pro-forma al 35 del 1° tempo ed abbia poi, incredibilmente, dopo aver concluso il primo tempo incolume, ritenuto utile far riprendere il gioco nel secondo tempo, concludendo l’incontro addirittura con la vittoria della squadra ospite; la logica avrebbe consigliato che, una volta guadagnato lo spogliatoio al termine del primo tempo, l’Arbitro avesse comunicato la sua decisione di non riprendere il gioco, allegando un immaginario malanno, ponendosi sotto la protezione della forza pubblica presente sul campo di gioco. Infine a smentire la presenza di un concreto pericolo vale la considerazione che, finita la gara con un risultato negativo, non vi sia stata da parte dei tesserati della Cavese una forma collettiva e minacciosa di protesta e non ci sia stata alcuna rimostranza dal pubblico. La gara, quindi, non ha avuto uno svolgimento regolare a cagione di una decisione assunta dall’Arbitro in modo affrettato e non adeguatamente motivato e ne va disposta la ripetizione. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo nella parte relativa alle squalifiche dei calciatori VELLUTI CRISTIAN, RENZI MASSIMILIANO E LUCARELLI ROBERTO; di accogliere il reclamo nella parte relativa all’applicazione della perdita della gara, disponendo invece la ripetizione della gara e dando mandato alla Segreteria del Comitato Regionale Lazio per gli adempimenti di competenza; di respingere il reclamo nel resto, confermando tutte le altre decisioni impugnate. La tassa reclamo va restituita.
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