COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 46 DEL 30/1/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELL’A.S. M.90 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 30 GIUGNO 2007 A CARICO DEL CALCIATORE MARTINELLI LUCA E DI SQUALIFICA PER 2 GARE A CARICO DEI CALCIATORI AQUINO FELICE, CELEBRIN EMANUELE, D’AURIA ANGELO E ZIARELLI ANGELO ED AI FINI DELLA RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 39 DEL 3.1.2003- (Gara: A.S.M. 90 CALCIO – VIS TERRACINA del 22.12.2002 – Camp. di II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 46 DEL 30/1/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELL’A.S. M.90 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 30 GIUGNO 2007 A CARICO DEL CALCIATORE MARTINELLI LUCA E DI SQUALIFICA PER 2 GARE A CARICO DEI CALCIATORI AQUINO FELICE, CELEBRIN EMANUELE, D’AURIA ANGELO E ZIARELLI ANGELO ED AI FINI DELLA RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 39 DEL 3.1.2003- (Gara: A.S.M. 90 CALCIO – VIS TERRACINA del 22.12.2002 – Camp. di II Categoria) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § udita, come da richiesta, la Società interessata; § sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; § premesso che il ricorso in questione può essere preso in considerazione solo per quanto concerne il calciatore MARTINELLI LUCA, non essendo possibile ricorrere avverso le squalifiche per 2 gare, giusta a norma dell’art. 41 comma 3 lettera a) del C.G.S. ; § considerato che le argomentazioni addotte dalla Società in merito al MARTINELLI sono da ritenersi parzialmente assumibili fornendo utili elementi ai fini di una migliore focalizzazione degli occorsi; § che il comportamento del MARTINELLI è stato a più riprese censurabile e scorretto avendo tentato reiteratamente di ostacolare il rientro dell’arbitro nello spogliatoio, che però non è mai trasceso a minacce ed atti di violenza; § che è ben vero che in uno scatto di rabbia il calciatore, dopo un tira e molla con l’arbitro, ha chiuso la porta dello spogliatoio con violenza incastrando la mano di quest’ultimo fra il muro e la porta; § che gli ha procurato gonfiore e forte dolore, tanto da dover ricorrere prima alle cure del massaggiatore e poi a cure ospedaliere; § è altrettanto vero che non può non sussistere un ragionevole dubbio sulla intenzionalità da parte del MARTINELLI di voler arrecare un danno fisico all’arbitro. E’ difficile infatti sostenere che lo stesso abbia chiuso la porta di scatto nella convinzione di poter incastrare la mano dell’arbitro tra il battente ed il muro; § che peraltro lo stesso arbitro davanti a questa Commissione, nel deprecare che il MARTINELLI si sia allontanato senza preoccuparsi di quanto era accaduto e senza degnarsi poi di chiedere scusa, ha liberamente escluso che lo stesso abbia voluto intenzionalmente procurargli un danno fisico; § che sussistono buoni motivi per rivalutare la posizione del MARTINELLI adeguandone la squalifica alla sua effettiva responsabilità alla luce delle suesposte considerazioni; § che non sussiste alcun motivo per accogliere la richiesta di ripetizione della gara; DELIBERA § di accogliere il ricorso e per l’effetto di ridurre la squalifica del calciatore MARTINELLI LUCA dal 30 giugno 2007 al 31 dicembre 2003; § di respingere la richiesta di ripetizione della gara. § La tassa reclamo va restituita.
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