COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 50 DEL 13/2/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA GARE DEL 09/02/2003 COM.QUARTIERE TORRE MAURA – NUOVA OLIMPICA

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 50 DEL 13/2/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA GARE DEL 09/02/2003 COM.QUARTIERE TORRE MAURA - NUOVA OLIMPICA Visti gli atti ufficiali, rilevato che: - al 21' del II tempo in seguito alla realizzazione di una marcatura da parte della Soc. COM.QUART.T.MAURA venivano espulsi i calciatori ALESSANDRINI ALESSANDRO della stessa Soc. COM.QUART.T.M. e TRICOMI NICOLA della Soc. N. OLIMPICA, il primo per aver spintonato l'avversario che a sua volta lo colpiva con un pugno al volto; - di seguito i predetti calciatori si colpivano reciprocamente con calci e pugni coadiuvati in ciò da altri calciatori di entrambe le squadre; - contemporaneamente alcuni sostenitori scavalcavano la rete di recinzione unendosi ai contendenti; - tale situazione si protraeva per circa cinque minuti al termine dei quali, ristabilita la calma, l'arbitro dopo aver notificato le due espulsioni ordinava la ripresa del gioco; - a questo punto la Soc. N. OLIMPICA si rifiutava di ottemperare a quanto deciso dall'arbitro ed abbandonava il terreno di gioco. Letto quanto sopra nel referto arbitrale, osservato che l'irregolare conclusione dell'incontro deve ricercarsi nel comportamento della Soc. NUOVA OLIMPICA, che nonostante l'invito dell'arbitro a riprendere il gioco si rifiutava, adducendo che i propri calciatori non si sentivano più in grado di continuarlo; - considerato che per tale comportamento la Soc. N. OLIMPICA deve considerarsi rinunciataria a tutti gli effetti ai sensi dell'art. 53 delle NOIF, visto l'art. 12 del CGS SI DECIDE a) di infliggere alla Soc. N. OLIMPICA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 2, nonchè penalizzare la stessa Società di un punto in classifica; b) di comminare alla Società COM. QUART. TORRE MAURA l'ammenda di Euro 75,00 nonchè alla Soc. N. OLIMPICA l'ammenda di Euro 125 di cui Euro 52 per I rinuncia; c) di squalificare i sottonotati calciatori nella misura a fianco di ciascuno indicata: ALESSANDRINI ALESSANDRO COM. QUART. T. MAURA 4 GARE TRICOMI NICOLA N. OLIMPICA 4 GARE
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