COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 52 DEL 20/2/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARE DEL 09/02/2003 – 1928 VETRALLA – MONTEROSI

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 52 DEL 20/2/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARE DEL 09/02/2003 - 1928 VETRALLA - MONTEROSI La S.S. MONTEROSI, dopo aver preannunciato telegraficamente reclamo ha proposto nei termini rituale ricorso in ordine alla regolarità di svolgimento della gara in oggetto. La ricorrente preliminarmente chiede la verifica della posizione di tesseramento dei calciatori della squadra di casa ed in particolare pone in evidenza che la lista della Soc. 1928 VETRALLA veniva firmata dall'assistente di parte della Società e non da un dirigente accompagnatore in quanto non inserito nella lista stessa, per cui l'arbitro non avrebbe dovuto dare inizio all'incontro. Eccepisce altresì la Soc. MONTEROSI che nella distinta di gara il numero di matricola riportato per il calciatore FERRARA CARLO corrisponde invece al numero di matricola del calciatore FERRARA GIULIANO e, che sulla distinta stessa per sei calciatori non è stato riportato il numero di matricola. Fa sempre presente la ricorrente che a fine gara l'arbitro faceva apporre sulla distinta di gara la firma anche al capitano della squadra, sostenendo che ciò non può avvenire per regolamento. Per tutti questi motivi chiede la soc. MONTEROSI che vengano adottati i provvedimenti del caso. L'arbitro sulla vicenda ha allegato al proprio rapporto una dettagliata relazione in cui evidenzia che a fine gara il dirigente accompagnatore della Soc. MONTEROSI chiedeva di visionare tutti i documenti di riconoscimento dei calciatori della squadra di casa e dopo averli controllati li restituiva dopo circa 15' minuti. Osserva anche il direttore di gara nel suo referto originario di aver controllato e verificato la validità dei documenti di tutti i calciatori dell'A.S. 1928 VETRALLA e dopo di chè procedeva all'identificazione degli stessi. Si osserva preliminarmente che la firma apposta sulla distinta di gara dall'assistente di parte unitamente a quella del capitano in sostituzione del dirigente accompagnatore, non inficia la regolarità della gara. Risulta anche che nella distinta di gara sono stati riportati i numeri di matricola di tutti gli atleti della società ospitante, ad eccezion e di quelli per i quali è in atto il nuovo tesseramento, e che comunque in questa sede ad ogni buon fine vengono riportati: NATALI ANDREA è munito del numero di matricola n. 295131, COPPARI CARLO del numero 3177289, DI MASSIMO CRISTIAN del numero 2762839 ed IPPOLITONI FRANCESCO del numero 3934496. Si precisa inoltre che non risulta tesserato per la Soc. 1928 VETRALLA alcun atleta sotto il nome di FERRARA GIULIANO, mentre invece risulta tesserato per la stessa società FERRARA CARLO, che legittimamente quindi ha preso parte all'incontro di cui trattasi, in quanto regolarmente identificato dall'arbitro. Lo stesso dicasi per il calciatore DE SANTIS ROBERTO. Da tutte le considerazioni suesposte questo Organo di Giustizia Sportiva non può che non ritenere attendibili le rimostranze avanzate dalla Soc. MONTEROSI in ordine alla richiesta di invalidazione dell'incontro che è pertanto da definirsi regolare nel suo svolgimento e conclusione Tutto ciò premesso, visto l'art. 12 comma 1 del CGS SI DECIDE a) di respingere il reclamo proposto dalla Soc. MONTEROSI e di conferma re quindi il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio : 1928 VETRALLA - MONTEROSI 2 - 0 b) di comminare alla Soc. 1928 VETRALLA l'ammenda di Euro 50 per non aver correttamente compilato la distinta di gara. La tassa si incamera per l'importo di E.52,00
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