COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 54 del 27/2/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA POL. CDQ TORRE MAURA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE A CARICO DEL CALCIATORE ALESSANDRO ALESSANDRINI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 50 DEL 13.2.2003 (Gara: CDQ TORRE MAURA – NUOVA OLIMPICA del 9.2.2003 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 54 del 27/2/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA POL. CDQ TORRE MAURA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE A CARICO DEL CALCIATORE ALESSANDRO ALESSANDRINI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 50 DEL 13.2.2003 (Gara: CDQ TORRE MAURA – NUOVA OLIMPICA del 9.2.2003 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § rilevato che dall’interposto reclamo non emergono fatti e/o elementi tali da poter indurre questa Commissione a rivisitare la squalifica comminata; § considerato che, ai sensi e per gli effetti del vigente C.G.S., il referto arbitrale è sempre e comunque da ritenersi fonte attendibile, privilegiata e degna di fede, pertanto, alla luce di quanto contenuto nello stesso, la sanzione inflitta appare appena adeguata all’entità dei fatti; DELIBERA § di respingere il reclamo e confermare la squalifica del calciatore ALESSANDRINI ALESSANDRO per 4 gare effettive. § La tassa di reclamo viene incamerata.
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