COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 57 DEL 6/3/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARE DEL 02/03/2003 – CELLENO – ASI DILAS GRAU TARQUINIA

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 57 DEL 6/3/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARE DEL 02/03/2003 - CELLENO - ASI DILAS GRAU TARQUINIA Visti gli atti ufficiali; rilevato che: - durante tutto il corso della gara il pubblico locale insultava ripetutamente e minacciava l'arbitro ed i calciatori della squadra ospite, con lancio successivamente di due pietre all'indirizzo del direttore di gara senza colpire; - al 35' del secondo tempo si verificava il primo episodio di tensione tra calciatori delle due squadre ed in tale occasione FORDINI CLAUDIO (Soc. CELLENO) veniva espulso dall'arbitro perchè colpiva con una manata in viso un avversario facendolo cadere in terra; - dopo alcuni minuti in cui si ripristinava la calma in campo al 43' del secondo tempo il calciatore della Soc. ASI DILAS GRAU TARQUINIA VALERI MAURO colpiva a giuoco fermo con una gomitata in viso un avversario , provocando la reazione del portiere della squadra di casa BURLA ANDREA che si scagliava contro il VALERI colpendolo con calci e pugni, per cui entrambi venivano espulsi dall'arbitro; - che a seguito di detto episodio si creava un assembramento che coinvolgeva dirigenti e calciatori di entrambe le squadre, senza però che gli stessi si rendessero colpevoli di gesti violenti; - che in tale frangente l'arbitro consentiva al VALERI espulso in precedenza, di sostare in panchina per paura di ritorsioni nei suoi confronti dei tifosi che nel frattempo si erano assiepati nei pressi del cancello, vicino agli spogliatoi, ed alcuni dei quali entrati in campo si avvicinavano minacciosamente ma venivano allontanati dai dirigenti locali; - a questo punto intervenivano due tutori delle Forze dell'Ordine che non riuscivano inizialmente a calmare gli animi e proprio quando sembrava che si fosse ristabilita la calma in campo il calciatore della Soc . ASI DILAS GRAU TARQUINIA ROSSI GUIDO si scagliava contro un dirigente locale e lo colpiva con calci e pugni, facendolo cadere in terra; - subito dopo intervenivano dirigenti e calciatori delle due squadre per separare i contendenti che nel frattempo si erano nuovamente riavvicinati senza però rendersi colpevoli di gesti violenti; - in conseguenza di ciò l'arbitro decretava la sospensione dell'incontro al 43' del secondo tempo con il punteggio di 2 - 2. Osservato quanto sopra esposto, questo Organo Giudicante ritiene che l'arbitro avrebbe potuto continuare a dirigere fino al termine l'incontro in argomento,in considerazione della situazione in campo che si stava normalizzando,della presenza delle Forze dell'Ordine, e dei pochi minuti restanti alla fine della gara stessa. Questo Organo di Giustizia Sportiva, pertanto avvalendosi del disposto di cui all'art. 12 comma 4 del CGS, ritenendo che l'arbitro nella situazione di cui trattasi non si è avvalso di tutti i mezzi a sua disposizione (avrebbe dovuto convocare i capitani delle squadre perchè si adoperassero a riportare l'ordine in campo). Visto l'art. 12 comma 4 del CGS SI DECIDE a) di ordinare la ripetizione della gara dando mandato al Comitato Regionale per i connessi adempimenti di competenza. b) di comminare ad entrambe le Società l'ammenda di Euro 75; c) di squalificare i sottoelencati calciatori nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata: CELLENO: FORDINI CLAUDIO PER 3 GARE EFFETTIVE BURLA ANDREA PER 3 GARE EFFETTIVE ASI DILAS GRAU TARQUINIA : ROSSI GUIDO PER 4 GARE EFFETTIVE VALERI MAURO PER 2 GARE EFFETTIVE APPIO QUADRARO - LIBERTAS CENTOCELLE ICSL BENI CULTURALI - COM.QUARTIERE TORRE MAURA COMUNALE DI CAPENA - VIC FORMELLO ISOLA FARNESE - 2001 TUSCIA LA QUERCIA 88 - PASSO CORESE LIBERTAS PORTONACCIO - NUOVA POLISPORTIVA AGOSTA QUARTICCIOLO LAZIO - JUNIOR ROMA SPORTING LA SUSTA - CASTEL SANT ELIA Si da atto che le gare in epigrafe non sono state disputate o sospese per impraticabilita' del campo di gioco. Si da mandato al Comitato regionale per i connessi adempimenti di competenza in ordine al recupero delle gare
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