COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO Provinciale juniores – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 42 DEL 16/1/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOC. PAPIZONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COM. UFF. N. 9/B del 14.11.2002 (Gara. PAPIZONE – PRO CALCIO ACILIA del 9.11.2002 – Camp. Jun. Prov.le)
COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO Provinciale juniores - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 42 DEL 16/1/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOC. PAPIZONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COM. UFF. N. 9/B del 14.11.2002
(Gara. PAPIZONE – PRO CALCIO ACILIA del 9.11.2002 – Camp. Jun. Prov.le)
La Commissione Disciplinare;
§ visto il reclamo in epigrafe;
§ esaminati gli atti ufficiali;
§ considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo avverso la punizione sportiva della perdita della partita, non sono da ritenersi neppure parzialmente assumibili, risultando in netto contasto con le risultanze ufficiali che come è noto rivestono natura privilegiata ai sensi dell’art. 25 del CGS;
§ che il direttore di gara davanti a questa Commissione ha puntualmente confermato quanto fatto presente in sede di 1° referto, precisando che vi è stata una vera e propria aggressione da parte dei giocatori della Società PAPIZONE nei confronti degli avversari che non rispondevano alle offese e si limitavano solo a difendersi dai colpi subiti (spintoni e manate al volto);
§ che il direttore di gara, avendo individuato i colpevoli, avrebbe dovuto espellere altri 3 giocatori del PAPIZONE, oltre i 2 già in precedenza espulsi, per cui l’organico della squadra si sarebbe ridotto al di sotto dei limiti consentiti;
§ che per tale motivo lo stesso non poteva non ritenere la partita conclusa segnalando altresì al capitano ed ai dirigenti della Soc.PAPIZONE, i numeri di giocatori che dovevano ritenersi espulsi;
DELIBERA
§ di respingere il ricorso e per l’effetto confermare la punizione sportiva della perdita della gara nei confronti della Società PAPIZONE con il punteggio di 0 a 2.
§ La tassa di reclamo va incamerata.
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