COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO Provinciale juniores – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 52 DEL 20/2/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RICHIAMO DEGLI ATTI DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO AI SENSI DELL’ART. 40 COMMA 9 C.G.S., RELATIVI ALLA GARA CAMPOVERDE SELCIATELLA – NUOVA MONTELLO DEL 1.2.2003, DEL CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE PROVINCIA DI LATINA, CON CONSEGUENTE ANNULLAMENTO DELLE DECISIONI ADOTTATE DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI LATINA E PUBBLICATE SUL COM. UFF. N. 20 DEL 13.2.2003.

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO Provinciale juniores - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 52 DEL 20/2/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RICHIAMO DEGLI ATTI DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO AI SENSI DELL’ART. 40 COMMA 9 C.G.S., RELATIVI ALLA GARA CAMPOVERDE SELCIATELLA – NUOVA MONTELLO DEL 1.2.2003, DEL CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE PROVINCIA DI LATINA, CON CONSEGUENTE ANNULLAMENTO DELLE DECISIONI ADOTTATE DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI LATINA E PUBBLICATE SUL COM. UFF. N. 20 DEL 13.2.2003. Il Presidente del Comitato Regionale Lazio ha disposto l’annullamento delle decisioni adottate dal competente Giudice Sportivo in merito alla gara in oggetto, rimettendo gli atti alla Commissione Disciplinare per un nuovo esame nel merito. Dalla lettura del rapporto di gara emerge che la stessa è stata sospesa per un grave gesto di violenza commesso dal calciatore LA FLEUR DENIS della Società CAMPOVERDE che, nella circostanza, strappava il fischietto dalla bocca dell’arbitro tirandoglielo sul volto provocandogli forte dolore. Successivamente mentre l’arbitro si accingeva a lasciare il campo di gioco lo aggrediva nuovamente sputandogli sul volto e colpendolo con un forte calcio alle spalle. Nella circostanza della sospensione dell’incontro, inoltre, il dirigente MARTINELLI GIANNI tentava di aggredire l’arbitro non riuscendovi per il pronto intervento dell’allenatore ALTAROCCA SANDRO che subiva calci e pugni interponendo la propria persona tra aggressione e aggredito. Infine una persona introdottasi nella zona antistante gli spogliatoi, al termine della gara trascinava letteralmente l’arbitro all’esterno del recinto afferrandolo per un braccio procurandogli forte dolore, indi lo sbatteva letteralmente fuori da un cancello e poi chiudeva con estrema violenza il cancello contro il direttore di gara che riusciva a schivarlo miracolosamente malgrado fosse dolorante e sbilanciato. I fatti descritti si commentano da sé e le sanzioni adottate sono assolutamente incongrue per difetto, quindi, la decisione del Presidente appare giusta e motivata. Tutto ciò premesso, la Commissione Disciplinare DELIBERA di infliggere alla società A.S. CAMPOVERDE SELCIATELLA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 2, la squalifica del campo di gioco per due gare e l’ammenda di € 100; di inibire il Sig. MARTINELLI GIANNI (Campoverde Selciatela) fino al 31.1.2005; di squalificare il calciatore LA FLEUR DENIS (Campoverde Selciatela) fino al 31.1.2008 con proposta alla Presidenza Federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it