COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 59 CRL DEL 13/03/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. MORLUPO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2003 A CARICO DEL CALCIATORE AMBRIFI VALENTINO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 20/B DEL 16.2.2003 (Gara: OTTAVIA – MORLUPO dell’8.2.2003 – Campionato Jun. Prov. Roma )

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 59 CRL DEL 13/03/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. MORLUPO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2003 A CARICO DEL CALCIATORE AMBRIFI VALENTINO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 20/B DEL 16.2.2003 (Gara: OTTAVIA – MORLUPO dell’8.2.2003 – Campionato Jun. Prov. Roma ) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo, avverso la squalifica del calciatore AMBRIFI VALENTINO possono ritenersi parzialmente assumibili, fornendo utili elementi ai fini di una migliore focalizzazione degli occorsi; § che secondo le dichiarazioni fornite dallo stesso arbitro davanti a questa Commissione, il gesto del calciatore può ritenersi atto inconsulto, non certo dettato dall’intenzionalità di colpire il direttore di gara; § che, alla luce di tali precisazioni, il comportamento del calciatore, anche se sfavorevole e, come tale, condannabile, non può non essere rivalutato, comminando allo stesso una squalifica più rispondente alle sue effettive responsabilità; DELIBERA § di accogliere il ricorso e per l’effetto di ridurre la squalifica del calciatore AMBRIFI VALENTINO dal 30.6.2003 al 30.4.2003. § La tassa di reclamo va restituita.
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