COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO Provinciale juniores – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 60 DEL 20/3/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL G.S. VIGILI URBANI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA AL 31.1.2006 A CARICO DEL CALCIATORE THIERY EMANUELE E FINO AL 31.1.2004 DEL CALCIATORE LIBERALE GIUSEPPE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 18/B DEL 30.1.2003 (Gara: VIGILI URBANI – ROMANA GAS del 25.1.2003 – Campionato Jun. Prov. di Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO Provinciale juniores - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 60 DEL 20/3/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL G.S. VIGILI URBANI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA AL 31.1.2006 A CARICO DEL CALCIATORE THIERY EMANUELE E FINO AL 31.1.2004 DEL CALCIATORE LIBERALE GIUSEPPE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 18/B DEL 30.1.2003 (Gara: VIGILI URBANI – ROMANA GAS del 25.1.2003 – Campionato Jun. Prov. di Roma) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § udita, come da richiesta, la Società interessata; § sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; § considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo avverso le punizioni di cui in epigrafe, possono ritenersi parzialmente assumibili soltanto nei confronti del calciatore THIERY EMANUELE fornendo per lo stesso utili elementi ai fini di una rivalutazione del suo comportamento; § che lo stesso arbitro, davanti a questa Commissione ha in effetti precisato che il THIERY non lo ha colpito con una manata al viso ma si è limitato soltanto ad appoggiare una mano sulla guancia senza colpirlo, per contro ha confermato pienamente quanto riportato in sede di referto per quanto concerne il calciatore LIBERALE GIUSEPPE; § che pertanto, nel mentre non sussistono motivi per rivalutare la posizione del calciatore LIBERALE GIUSEPPE, sembra giusto rapportare la squalifica inflitta al calciatore THIERY EMANUELE alle effettive responsabilità, DELIBERA § di accogliere il ricorso per quanto attiene il calciatore THIERY EMANUELE riducendone la squalifica al 30.4.2003 squalifica aggravata sino al 30.1.2005 in attesa che quale capitano fornisca il nominativo del compagno, non identificato che a fine gara colpiva con un calcio l’arbitro ad una gamba; § di respingere il ricorso relativamente al calciatore LIBERALE GIUSEPPE confermando la sua squalifica al 31.1.2004. § La tassa reclamo va restituita.
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