COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO Provinciale juniores – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 75 DEL 2/5/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELL’A.S. LA BOTTE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 5 APRILE 2005 A CARICO DEL CALCIATORE TASSONI MARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI VITERBO CON COM. UFF. N. 28 DEL 10.4.2003 (Gara: VETRALLACURA – LA BOTTE del 5.4.2003 – Camp. Jun. Prov. VT)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO Provinciale juniores - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 75 DEL 2/5/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELL’A.S. LA BOTTE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 5 APRILE 2005 A CARICO DEL CALCIATORE TASSONI MARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI VITERBO CON COM. UFF. N. 28 DEL 10.4.2003 (Gara: VETRALLACURA – LA BOTTE del 5.4.2003 – Camp. Jun. Prov. VT) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § rilevato che il reclamo è stato proposto in data 14 aprile 2003 come risulta dal timbro postale apposto sulla raccomandata A.R., ma pervenuto in data 16 aprile 2003, e pertanto oltre il termine previsto dall’art. 42 CGS, così come abbreviato con delibera del 26.2.2003 del Presidente Federale sul Com. Uff. n. 127/A, pubblicato sul Com. Uff. n. 60 del C.R. Lazio del 20.3.2003; DICHIARA § inammissibile il reclamo e per l’effetto conferma la squalifica del calciatore TASSONI MARCO fino al 5.4.2005. § La tassa di reclamo va incamerata.
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