COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO Provinciale juniores – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 75 DEL 2/5/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELL’A.S. FONTECHIARI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2006 A CARICO DEL CALCIATORE DI CARLO FRANCESCO, AL 31 DICEMBRE 2005 DEL CALCIATORE SAIOLA DAVIDE, AL 31 DICEMBRE 2004 DEI CALCIATORI MUSCEDERE RICCARDO, PETITTA DOMENICO E TOMASELLI DANIELE, AL 30 MARZO 2004 DEL CALCIATORE VENNETTILLI FEDERICO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE CON COM. UFF. N. 25 DEL 13.3.2003- (Gara: FONTECHIARI – REAL PIEDIMONTE S.G. dell’8.3.2003 – Camp. Jun. Prov. di Frosinone)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO Provinciale juniores - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 75 DEL 2/5/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELL’A.S. FONTECHIARI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2006 A CARICO DEL CALCIATORE DI CARLO FRANCESCO, AL 31 DICEMBRE 2005 DEL CALCIATORE SAIOLA DAVIDE, AL 31 DICEMBRE 2004 DEI CALCIATORI MUSCEDERE RICCARDO, PETITTA DOMENICO E TOMASELLI DANIELE, AL 30 MARZO 2004 DEL CALCIATORE VENNETTILLI FEDERICO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE CON COM. UFF. N. 25 DEL 13.3.2003- (Gara: FONTECHIARI – REAL PIEDIMONTE S.G. dell’8.3.2003 – Camp. Jun. Prov. di Frosinone) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § udita, come da richiesta, la Società interessata; § sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; § considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo avverso le squalifiche di cui in epigrafe non possono ritenersi neppure parzialmente assumibili non fornendo alcun elemento utile o probatorio ai fini di una possibile rivalutazione degli occorsi; § che davanti a questa Commissione il direttore di gara ha puntualmente e totalmente confermato quanto riportato in sede di referto senza alcun tentennamento e con estrema decisione; § che in merito alla obiezione mossa dalla Società circa l’impossibilità da parte dell’arbitro di poter asserire che il calciatore DI CARLO FRANCESCO avesse colpito con calci e pugni la porta dello spogliatoio essendo la stessa chiusa, il direttore di gara ha replicato di aver sorpreso il DI CARLO nell’atteggiamento di cui sopra, nel momento in cui ha aperto la stessa per far uscire il capitano BENACQUISTA che si era intrattenuto nello spogliatoio, nel tentativo di scusare il comportamento dei compagni durante la gara, invitandolo altresì a soprassedere per quanto si riferiva ai ripetuti colpi contro la porta; § che con altrettanta sicurezza confermava il comportamento violento, minaccioso ed offensivo da parte degli altri calciatori in epigrafe, sia contro la sua persone che contro la sua macchina; § che non sembra possano sussistere motivi per rivalutare le singoli posizioni sia per la violenza e minacce poste in atto, ma soprattutto per la loro ripetitività, addirittura anche dopo che l’arbitro aveva lasciato il campo con la sua macchina, colpita con calci, sputi e bastonate e lanci di pietre (in verità sassolini come precisato dall’arbitro a seguito di specifica domanda) DELIBERA § di respingere il ricorso e per l’effetto di confermare le singole squalifiche dei calciatori in epigrafe come sanzionato dal Giudice Sportivo. § La tassa di reclamo va incamerata.
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