COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO Provinciale juniores – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 78 DELL’8/5/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES Finali Juniores Provinciali per la formazione della graduatoria per il completamento dell’organico del Campionato Regionale Juniores stag.sport. 2003/2004 GARE DEL 03/05/2003 SERMONETA – CASALOTTI TANAS

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO Provinciale juniores - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 78 DELL’8/5/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES Finali Juniores Provinciali per la formazione della graduatoria per il completamento dell’organico del Campionato Regionale Juniores stag.sport. 2003/2004 GARE DEL 03/05/2003 SERMONETA - CASALOTTI TANAS La Societa' Sportiva SERMONETA, in ossequio alle norme impartite con il C.U. n.75 del 2-5-2003, pag.4, ha trasmesso nei termini il preannuncio e relativo reclamo inviando contestualmente copia del ricorso alla societa controparte. Sostiene la ricorrente che durante la gara in oggetto il calciatore della propria squadra, ZANELLA Alberto, veniva espulso senza alcun giustificato motivo, dall'arbitro, che accortosi dell'errore, lo richiamava in campo dopo circa 6 o 7 minuti, mentre il predetto calciatore era gia’ sotto la doccia. Per tale motivo, precisa la reclamante, che l'incontro non ha avuto regolarita' di svolgimento e ne chiede, pertanto, la ripetizione. L'arbitro, nel proprio rapporto di gara, al riguardo precisa che al 35 del p.t., intendeva ammonire, per proteste, il calciatore della squadra di casa, ZANELLA Alberto, mostrandogli pero', erroneamente, il cartellino rosso. Evidenzia sempre, il direttore di gara, nel referto, che accortosi immediatamente dell'errore mentre il calciatore stava per abbandonare il terreno di gioco, lo richiamava mostrandogli il cartellino giallo facendogli, altresi' rilevare, alla presenza del capitano della squadra avversaria, il taccuino sul quale aveva annotato l'ammonizione. Osserva, infine, l'arbitro che riprendeva il gioco con un calcio di punizione e che pertanto l'incontro proseguiva regolarmente con undici calciatori della squadra di casa in campo , senza che si sia mai giocato in inferiorita' numerica. Da tutto cio' espresso emerge chiaramente che non sono accoglibili le rimostranze della SOC. SERMONETA con il presente ricorso, in considerazione anche che in caso di contrasto tra quanto riferisce la reclamante e quanto riportato sul referto arbitrale, ai sensi dell'art. 31 del CGS, prevale, il contenuto di quest'ultimo, che e' da considerarsi fonte unica e privilegiata di prova. Osservato che l'incontro in questione ha avuto regolarita' di svolgimento Visto l'art. 12 comma 1) del CGS SI DECIDE a) di respingere il reclamo proposto dalla SOC. SERMONETA b) di confermare , quindi, il risultato della gara conclusosi con il seguente punteggio SERMONETA - CASALOTTI 1-3 La tassa si incamera
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it