COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 40 DEL 9/1/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA F.C. SEZZE LATINA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE NEL COM. UFFICIALE N 32 DEL 5-12-2002. GARA SEZZE LATINA – TORBELLAMONACA DEL 23-11-2002 CAMPIIONATO JUNIORES REGIONALE.

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 40 DEL 9/1/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA F.C. SEZZE LATINA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE NEL COM. UFFICIALE N 32 DEL 5-12-2002. GARA SEZZE LATINA – TORBELLAMONACA DEL 23-11-2002 CAMPIIONATO JUNIORES REGIONALE. La Commissione Disciplinare letti gli atti ufficiali e visto il reclamo in epigrafe; - ritenuto preliminarmente che il Giudice di primo grado ha applicato alla reclamante la punizione sportiva della perdita della gara per aver fatto partecipare alla stessa tre calciatori nati nell’anno 1983 contravvenendo alle disposizioni in materia di impiego di calciatori fuori quota nati nell’anno 1983 impartite con il Comunicato Ufficiale n. 1 del 1-7-2002; - osservato che la reclamante ha eccepito di essere incorsa in un mero errore di trascrizione della data di nascita del calciatore Micheli Carlo, in distinta indicato con il numero 11, che è nato il 12-12-1985 e non il 12-12-1983 come erroneamente indicato; - ritenuta la documentazione a sostegno del reclamo, certificato di nascita e copia autentica della carta d’identità, pienamente probante e conforme a quanto emerge dal tabulato della società ove in effetti il calciatore risulta nato il 12-12-1985; - ritenuta, infine, la puntuale osservanza, da parte della reclamante, della norma dettata in materia di utilizzo di calciatori fuori quota nella categoria juniores regionale, pur avendo la stessa società concorso nell’errore in cui è incorso il Giudice di primo grado con la negligente compilazione della distinti di gara; DELIBERA DI ANNULLARE LA DECISINE IMPUGNATA RIPRISTINANDO IL RISULTATO ACQUISITO SUL CAMPO SEZZE LATINA 4 TORBELLAMONACA 1. DI COMMINARE AL SEZZE LATINA L’AMMENDA DI EURO 50,00 PER ERRATA COMPILAZIONE DELLA DISTINTA DI GARA. LA TASSA RECLAMO VA RESTITUITA.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it