COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 48 DEL 6/2/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARE DEL 18/01/2003 – GARA: ISOLA LIRI – FRASCATI LUPA GIOC

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 48 DEL 6/2/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARE DEL 18/01/2003 - GARA: ISOLA LIRI – FRASCATI LUPA GIOC L'A.S. FRASCATI LUPA GIOC ha dato seguito al preannuncio telegrafico e d ha proposto reclamo nei termini avverso la regolarita' di svolgimento della gara indicata in oggetto, chiedendo, nelle conclusioni, l'annullamento dell'incontro con conseguente ripetizione. I motivi di tale richiesta vengono evidenziati, nel presente ricorso, dalla reclamante, sostenendo che al termine dell'intervallo tra i due tempi regolamentari ed all'atto della ripresa del gioco, l'arbitro avrebbe impedito a tre calciatori di schierarsi regolarmente all'interno del campo di gioco. Cio' perche' i tre atleti si trovavano, nella circostanza,a percorrere ancora i pochi metri che li separavano dalle scale degli spogliatoi al terreno di gioco. L'arbitro non avrebbe aderito alla richiesta del capitano di attendere i ritardatari e malgrado gli altri calciatori si ponevano ad una distanza inferiore ai 9,15 metri, per ostacolare la ripresa del gioco, l'arbitro dava inizio all'incontro ed immediatamente la squadra di casa realizzava una rete. A questo punto il direttore d i gara ammetteva al gioco i calciatori ritardatari, convalidando pero' la rete che , a parere della SOC. FRASCATI LUPA GIOC, doveva essere annullata. A loro dire tale irregolarita' sarebbe stata anche segnalata all'Osservatore arbitrale presente. Mette in risalto, altresi', la ricorrente una serie di considerazioni atte a dimostrare il comportamento non regolarmente tenuto dall'arbitro nell'occasione, e cita, al riguardo, una sentenza CAF, in base alla quale in un caso analogo la Magistratura Sportiva ha ordinato la ripetizione dell'incontro. Chiede in conclusione la SOC. FRASCATI LUPA GIOC, come gia' detto in precedenza, a questo Organo Giudicante di dichiarare nulla la gara oggetto del presente ricorso. Sia l'arbitro nel proprio rapporto, sia l'osservatore arbitrale non citano in alcun modo l'episodio cosi' dettagliatamente espresso dalla ricorrente. Ed e' per tale motivo che questo Organo di Giustizia Sportiva ha sentito a chiarimenti l'arbitro il quale in un apposito supplemento di referto ha escluso categoricamente che si sia verificato quanto sostiene l' A.S. FRASCATI LUPO GIOC. Dichiara infatti l'arbitro che " al momento della ripresa del gioco del secondo tempo non si e' verificato alcun intervento atto ad impedire l'entrata in campo di tre calciatori della SOC. FRASCATI LUPA GIOC". In tale situazione, come piu' volte detto, la prova, in ordine agli avvenimenti attinenti allo svolgimento delle gare ed eventuali irregolarita' ivi manifestatesi deve trarsi unicamente dai documenti ufficiali, i quali costituiscono fonte di convincimento assoluta e privilegiata, la cui contestabilita' è resa eccezionalmente possibile soltanto in caso di ambiguita', incompletezza e contraddittorietà. Non e', quindi, possibile, per i motivi sopraesposti , accogliere la richiesta dell'A.S. FRASCATI LUPA GIOC. Visto l'art. 12 del C.G.S. SI DECIDE di respingere il reclamo di cui trattasi e di confermare. quindi, il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio ISOLA LIRI - FRASCATI LUPA GIOC 2 – 1 La tassa si incamera
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