COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 50 DEL 13/2/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRIVERNO CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2005 A CARICO DEL CALCIATORE SFORZO SALVATORE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO E PUBBLICATO SUL COM. UFF. 32 DEL 5.12.2002 (Gara: FRASCATI LUCA – PRIVERNO del 30.11.2002 – Campionato Jun. Reg.)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 50 DEL 13/2/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRIVERNO CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2005 A CARICO DEL CALCIATORE SFORZO SALVATORE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO E PUBBLICATO SUL COM. UFF. 32 DEL 5.12.2002 (Gara: FRASCATI LUCA – PRIVERNO del 30.11.2002 – Campionato Jun. Reg.) · La Commissione Disciplinare, · visto il reclamo in epigrafe; · esaminati gli atti ufficiali; · udita, come da richiesta la Società interessata; · sentito, in supplemento di referto, l’arbitro; · considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo avverso la squalifica del calciatore SFORZO SALVATORE, non possono ritenersi neppure parzialmente assumibili, risultando in netto contrasto con gli atti ufficiali di gara che, come è noto rivestono carattere di natura privilegiata, ai sensi dell’art. 25 del C.G.S.; · che, contrariamente a quanto assunto dalla reclamante, il direttore di gara ha ribadito che il gesto dello SFORZO è stato del tutto volontario ed intenzionale e gli ha procurato dolore che si è protratto fino a sera; · che, non può però non considerarsi che la violenza ed offesa si è consumata in un solo atto, e che all’intimazione del cartellino rosso lo SFORZO, ravvedutosi, ottemperava immediatamente alla decisione senza ulteriori proteste o minacce, come precisato dallo stesso arbitro; · che può pertanto, lievemente, rivalutarsi la posizione del calciatore; DELIBERA · di accogliere il ricorso e per l’effetto di ridurre la squalifica del calciatore SFORZO SALVATORE dal 31.12.2005 al 30.6.2005. · La tassa di reclamo va restituita.
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