COMITATO REGIONALE LAZIO – COPPA ITALIA >- 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 29 del 25/11/2002 – pubbl. su www.crlazio.it Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 20/11/2002 FORMIA CALCIO – CECCHINA AL.PA.

COMITATO REGIONALE LAZIO - COPPA ITALIA << ECCELLENZA >>- 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 29 del 25/11/2002 – pubbl. su www.crlazio.it Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 20/11/2002 FORMIA CALCIO - CECCHINA AL.PA. La POL. CECCHINA AL.PA. dopo aver preannunciato reclamo ha proposto ricorso in ordine alla regolarita' di svolgimento della gara in oggetto, in ossequio a quanto disposto dall'art. 9 del regolamento di Coppa Italia pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 6 del 7/8/2002. La reclamante pone in evidenza nel proprio ricorso che dopo la realizzazione della rete del pareggio un nutrito numero di sostenitori del FORMIA si posizionava dietro la panchina e due dei quali si arrampicavano sulla rete di recinzione ed insultavano e minacciavano uno dei due assistenti arbitrali con lancio di un ombrello che sfiorava il predetto guardalinee. Nell'occasione veniva anche aperto il cancello dietro le porte dove stazionava il portiere della propria squadra permettendo in tal modo l'ingresso in campo di tifosi del FORMIA muniti di aste e bandiere. Il direttore di gara, secondo la ricorrente, annotava tutto cio' sul proprio rapporto, in modo particolare anche quanto accaduto in fase di recupero allorche' concedeva un calcio di rigore in favore della squadra di casa e due sostenitori si portavano sul terreno di gioco e nella circostanza l'arbitro veniva raggiunto al viso da un oggetto. Trascorrevano circa cinque minuti per l'esecuzione del calcio di rigore a seguito delle intemperanze dei sostenitori locali. Conclude la POL. CECCHINA AL.PA. che per effetto degli episodi sopra denunciati l'arbitro, allo scopo di salvaguardare la propria incolumita' e quella dei suoi assistenti, abbia continuato l'incontro pro-forma. Per tali motivi chiede la reclamante l'applicazione in proprio favore dell'art. 12 comma 1 del C.G.S.. Visti gli atti ufficiali, rilevato che: - al 23' del secondo tempo l'arbitro allontanava dal terreno di gioco il dirigente della squadra di casa Parisio Washington per condotta non regolamentare; - al 29' del secondo tempo decretava l'espulsione del calciatore della Societa' FORMIA D'Amico Angelo per aver colpito con un calcio da dietro un avversario disinteressandosi completamente di intervenire sul pallone; - -al 49' del secondo tempo veniva espulso dal direttore di gara il calciatore della Societa' POL. CECCHINA AL.PA. VACCARO Domenico, perche' colpiva volontariamente con una mano il pallone sulla linea di porta, evitando la segnatura di una rete per la squadra avversaria; Si rileva altresi', sempre dal referto arbitrale, che in occasione dell'espulsione del calciatore D'AMICO (Formia) numerosi sostenitori locali si accalcavano contro la rete di recinzione lanciando sputi e sassolini di piccole dimensioni all'indirizzo dell'arbitro stesso e di un suo assistente; In due occasioni mentre il direttore di gara si trovava nei pressi della tribuna veniva colpito da sputi al corpo. Successivamente in occasione del pareggio della squadra ospite tifosi locali intonavano cori offensivi contro l'arbitro, tentando altresi' di infastidire il portiere ospite sventolando una bandiera e di scavalcare la rete di recinzione. Sempre in tale circostanza numerosi sostenitori iniziavano ad inveire contro uno dei due collaboratori arbitrali al quale rivolgevano offese ed alcuni dei predetti gli lanciavano contro sputi e per circa dieci minuti del terriccio colpendolo su tutto il corpo ed in testa. In tre occasioni veniva anche colpito con sputi al viso. Successivamente due spettatori, con mazze di ferro, scavalcavano la rete di recinzione ponendosi tra il campo per destinazione e gli spogliatoi con l'intento di aggredirlo, ma veniva respinto dai dirigenti locali. In tale frangente il calciatore della Societa' FORMIA , PICANO Antonio , rivolgeva grave minaccia all'indirizzo del predetto assistente, al cui indirizzo, a fine gara, rivolgeva offese altro calciatore del FORMIA, VETTESE Massimo. Terminata la gara, rientrando negli spogliatoi, la terna arbitrale veniva nuovamente fatta oggetto di lanci di sputi e di gravi minacce da parte dei sostenitori locali. Il direttore di gara, pur menzionando nel proprio rapporto dettagliatamente i gravi fatti accaduti nel corso della gara, non ha mai dichiarato espressamente di essere stato condizionato dai suddetti episodi per continuare a dirigere regolarmente la gara. Non e' quindi accoglibile la richiesta avanzata dalla POL. CECCHINA AL.PA. di vittoria a tavolino dell'incontro in oggetto. D'altra parte, per poter condividere quanto asserisce la reclamante l'arbitro avrebbe dovuto, a parere di questo Organo Giudicate, evidenziare nel proprio rapporto di non essere stato in grado di fronteggiare le turbolenze del pubblico, dei calciatori etc., e quindi di aver avuto l'impossibilita' assoluta di giungere alla conclusione regolamentare della partita, dopo aver fatto ricorso a tutti i mezzi in suo potere per far cessare gli incidenti e ricondurre la gara nell'alveo della regolarita'. Tutto cio' non emerge dal rapporto arbitrale che e', come piu' volte detto, fonte di convincimento assoluto e privilegiato, ai sensi dell'art. 31 del C.G.S. In considerazione di tutto cio', visto l'art. 12 comma 1 del C.G.S. si decide a) di respingere il reclamo proposto dalla POL. CECCHINA AL.PA. incamerando la relativa tassa; b) di confermare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: FORMIA/CECCHINA AL.PA. 3-1 c) di squalificare con decorrenza immediata il campo di giuoco della SOC. FORMIA per una gara effettiva e comminare l’ ammenda di Euro 1.000 d) di adottare i seguenti provvedimenti disciplinari: SOCIETA' FORMIA: al dirigente accompagnatore Sig. PARISIO WASHINGTON ammonizione con diffida ai calciatori le squalifiche di seguito riportate PICANO Antonio per 3 gare effettive VETTESE Massimo per 2 gare effettive D'AMICO ANGELO per 1 gara effettiva SOCIETA' CECCHINA: VACCARO Domenico per 1 gara effettiva
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