COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 105 del 10/6/2004 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CONTI SOCCER VELLETRI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 20.5.2009 A CARICO DEL CALCIATORE ROFFI FABIO E PER 3 GARE A CARICO DEI CALCIATORI BASILE MARCO E SIMONETTI EMANUELE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 44/C DEL 20.5.2004 (Gara: CONTI SOCCER VELLETRI– NEW COUNTRY CLUB del 14.5.2004 – Campionato Calcio a 5 Serie D- Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 105 del 10/6/2004 - pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CONTI SOCCER VELLETRI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 20.5.2009 A CARICO DEL CALCIATORE ROFFI FABIO E PER 3 GARE A CARICO DEI CALCIATORI BASILE MARCO E SIMONETTI EMANUELE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 44/C DEL 20.5.2004 (Gara: CONTI SOCCER VELLETRI– NEW COUNTRY CLUB del 14.5.2004 – Campionato Calcio a 5 Serie D- Roma) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § udita, come da richiesta, la Società interessata; § sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro: § si ritiene opportuno stralciare e decidere soltanto in merito alle squalifiche dei due calciatori BASILE MARCO e SIMONETTI EMANUELE riservandosi un più attento ed approfondito esame per quanto attiene la posizione del calciatore ROFFI; § premesso quanto sopra ed atteso che le argomentazioni addotte in sede di reclamo da parte della Società possono ritenersi parzialmente assumibili e che il comportamento dei due calciatore non ha assunto toni particolarmente minacciosi; DELIBERA § di accogliere il ricorso e per l’effetto di ridurre le squalifiche dei calciatori BASILE MARCO e SIMONETTI EMANUELE da 3 a 2 gare effettive. § La tassa di reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it