COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 105 del 10/6/2004 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO CALCIO SABINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO AL 31.3.2005 A CARICO DEL DIRIGENTE CIRIOLA MAURIZIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 91 DEL 13.5.2004 (Gara: PRO CALCIO SABINA – TORRI IN SABINA del 7.3.2004 – Campionato Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 105 del 10/6/2004 - pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO CALCIO SABINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO AL 31.3.2005 A CARICO DEL DIRIGENTE CIRIOLA MAURIZIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 91 DEL 13.5.2004 (Gara: PRO CALCIO SABINA – TORRI IN SABINA del 7.3.2004 – Campionato Promozione) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro osserva: § le argomentazioni addotte dalla ricorrente possono ritenersi assumibili, alla luce delle precisazioni fornite dall’assistente arbitrale; § questi infatti ha confermato che il lancio del sacchettino di ghiaccio – verificatosi subito dopo che la squadra di casa aveva incassato un goal – era da ricollegarsi non già ad un gesto di violenza nei suoi confronti, bensì ad un moto di stizza e di rabbia per la rete malamente subita; § esclusa, pertanto, l’intenzione di colpire ovvero di procurare danni fisici al collaboratore dell’arbitro e censurato, tuttavia, il comportamento non consono posto in essere dal dirigente sportivo; DELIBERA § di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce l’inibizione al dirigente CIRIOLA MAURIZIO dal 31 marzo 2005 al 30 settembre 2004. § La tassa reclamo va restituita.
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