COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 105 del 10/6/2004 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO CALCIO SABINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO AL 31.3.2005 A CARICO DEL DIRIGENTE CIRIOLA MAURIZIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 91 DEL 13.5.2004 (Gara: PRO CALCIO SABINA – TORRI IN SABINA del 7.3.2004 – Campionato Promozione)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 105 del 10/6/2004 - pubbl. su www.crlazio.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO CALCIO SABINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO AL 31.3.2005 A CARICO DEL DIRIGENTE CIRIOLA MAURIZIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 91 DEL 13.5.2004
(Gara: PRO CALCIO SABINA – TORRI IN SABINA del 7.3.2004 – Campionato Promozione)
La Commissione Disciplinare;
§ visto il reclamo in epigrafe;
§ esaminati gli atti ufficiali;
§ sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro osserva:
§ le argomentazioni addotte dalla ricorrente possono ritenersi assumibili, alla luce delle precisazioni fornite dall’assistente arbitrale;
§ questi infatti ha confermato che il lancio del sacchettino di ghiaccio – verificatosi subito dopo che la squadra di casa aveva incassato un goal – era da ricollegarsi non già ad un gesto di violenza nei suoi confronti, bensì ad un moto di stizza e di rabbia per la rete malamente subita;
§ esclusa, pertanto, l’intenzione di colpire ovvero di procurare danni fisici al collaboratore dell’arbitro e censurato, tuttavia, il comportamento non consono posto in essere dal dirigente sportivo;
DELIBERA
§ di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce l’inibizione al dirigente CIRIOLA MAURIZIO dal 31 marzo 2005 al 30 settembre 2004.
§ La tassa reclamo va restituita.
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