COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 106 del 17/6/2004 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ PASSOCORESE CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2006 A CARICO DEL CALCIATORE DI MARCO SIMONE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 88 DEL 6.5.2004 (Gara: BORGO QUINZIO – PASSOCORESE del 2.5.2004 – Campionato II Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 106 del 17/6/2004 - pubbl. su www.crlazio.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ PASSOCORESE CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2006 A CARICO DEL CALCIATORE DI MARCO SIMONE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 88 DEL 6.5.2004
(Gara: BORGO QUINZIO – PASSOCORESE del 2.5.2004 – Campionato II Categoria)
La Commissione Disciplinare;
§ visto il reclamo in epigrafe;
§ esaminati gli atti ufficiali;
§ sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro;
§ considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo avverso la squalifica del calciatore DI MARCO SIMONE possono ritenersi parzialmente assumibili fornendo utili elementi ai fini di una migliore focalizzazione degli occorsi;
§ che lo stesso arbitro davanti a questa Commissione ha precisato che il gesto del calciatore è stato più di intimidazione che di violenza, continuando a fissarlo da pochissima distanza con fare minaccioso;
§ che il colpo ricevuto alla mano ha provocato non un forte, ma un acuto dolore forse poiché era stata colpita una zona nevralgica;
§ che il DI MARCO fissandolo cercava a tastoni di colpire il taccuino che era caduto ai suoi piedi;
§ ritenuto che non si riscontrano gesti di particolare violenza e che il tutto si è svolto in un unico contesto;
§ che non può non tenersi conto delle precisazioni fornite dal direttore di gara, in un certo qual modo, rivalutando sia pure parzialmente il comportamento del calciatore;
DELIBERA
§ di accogliere il ricorso e per l’effetto di ridurre la squalifica del calciatore DI MARCO SIMONE dal 30.6.2006 al 30.9.2005.
§ La tassa reclamo va restituita.
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