COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 106 del 17/6/2004 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL FLAMENCO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 30.4.2009 A CARICO DEL CALCIATORE PORFIRI MARCO, FINO AL 31.12.2005 DEL CALCIATORE DE LUCA FABRIZIO E PER 5 GARE DEI CALCIATORI CIOCCI MASSIMILIANO E FALCIATORI FABIO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 88 DEL 6.5.2004 (Gara: SPORTING LA SUSTA – 82 REAL FLAMENCO del 2.5.2004 – Camp. II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 106 del 17/6/2004 - pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL FLAMENCO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 30.4.2009 A CARICO DEL CALCIATORE PORFIRI MARCO, FINO AL 31.12.2005 DEL CALCIATORE DE LUCA FABRIZIO E PER 5 GARE DEI CALCIATORI CIOCCI MASSIMILIANO E FALCIATORI FABIO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 88 DEL 6.5.2004 (Gara: SPORTING LA SUSTA – 82 REAL FLAMENCO del 2.5.2004 – Camp. II Categoria) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § udita, come da richiesta, la Società interessata; § sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; § considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo avverso le squalifiche di cui in epigrafe sono da ritenersi parzialmente assumibili fornendo utili elementi ai fini di una migliore focalizzazione degli occorsi; § che anche a seguito degli ulteriori chiarimenti forniti dall’arbitro davanti a questa Commissione, si può procedere ad una ricostruzione dei fatti in maniera più aderente alla realtà, e rivalutare conseguentemente la posizione degli interessati; § che, in effetti, lo stesso arbitro dichiara che non è certo se il colpo ricevuto sul collo fosse dovuto ad una manata o ad un colpo di pallone, come sostenuto dalla Società; § che il calciatore FALCIATORI, nella foga delle proteste lo avrebbe spintonato ma senza forza; § che al momento del colpo ricevuto sul collo, giratosi avrebbe notato il calciatore CIOCCI in atteggiamento scomposto, ma di non poter essere certo se fosse stato lo stesso a colpirlo, tenuto conto che era pressochè circondato dai giocatori che protestavano; § che il calciatore DE LUCA, fra i più esagitati, tentava di colpirlo ma senza riuscirvi e lo raggiungeva solo con qualche spintone; § che, per quanto attiene il calciatore PORFIRI, è certo solo del primo calcio sferratogli dallo stesso e di qualche manata, ma di non essere in grado di smentire o meno quanto sostenuto dalla Società, sul fatto che il calciatore spintonato dai suoi compagni sarebbe subito dopo caduto a terra; § che è ben certo, invece, che il capitano avrebbe indicato proprio nel PORFIRI, l’autore del lancio del pallone; § premesso quanto sopra, e considerato, ex adverso, che la Società, come peraltro precisato davanti a questa Commissione, ha ribadito per iscritto che l’autore del gesto sarebbe stato il calciatore MASSIMILIANO CERRONI, come da dichiarazione allegata, confermata dallo stesso capitano; § ritenuto che alla luce di quanto sopra, sussistono buoni motivi per rivalutare le singole posizioni dei calciatori; DELIBERA § di accogliere il reclamo e, per l’effetto, di ridurre le squalifiche di cui in epigrafe come di seguito: § CIOCCI MASSIMILIANO da 5 a 2 gare; § FALCIATORI FABIO da 5 a 3 gare; § DE LUCA FABRIZIO dal 31.12.2005 al 30.6.2005; § PORFIRI MARCO dal 30.4.2009 al 30.12.2006 § Con l’occasione si rimettono gli atti relativi al calciatore MASSIMILIANO CERRONI al Presidente del C.R. Lazio per il loro invio al Giudice Sportivo per le relative incombenze. § La tassa reclamo va restituita.
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