COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 91 del 13/5/2004 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA A.S. NUOVA CIRCE AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 31.10.2004 A CARICO DEL CALCIATORE VECCHIO EZIO NONCHE’ DELL’AMMENDA DI € 250 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 88 DEL 6.5.2004 (Gara: NUOVA CIRCE – CHIAIAMARI del 2.5.2004 – Campionato di Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 91 del 13/5/2004 - pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA A.S. NUOVA CIRCE AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 31.10.2004 A CARICO DEL CALCIATORE VECCHIO EZIO NONCHE’ DELL’AMMENDA DI € 250 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 88 DEL 6.5.2004 (Gara: NUOVA CIRCE - CHIAIAMARI del 2.5.2004 – Campionato di Promozione) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § considerato che: § in relazione alla squalifica del calciatore VECCHIO gli argomenti addotti in sede di reclamo non risultano assumibili in questa sede, ed in ogni caso, non conducono ad una diversa valutazione dei fatti; § ritenuto inoltre che – come è noto – il referto arbitrale deve considerarsi fonte di prova privilegiata, di talchè appare congrua e legittima la sanzione irrogata al calciatore VECCHIO dal Giudice di Primo Grado; § ad analoghe conclusioni, si giunge in relazione all’ammenda inflitta alla Società; in particolare la Società ricorrente non fornisce alcuna prova in grado di contestare la responsabilità oggettiva in forza della quale risponde delle intemperanze dei tifosi DELIBERA § di respingere il ricorso proposto e per l’effetto conferma le squalifiche inflitte in primo grado. § La tassa di reclamo va incamerata.
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