COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 93 del 20/5/2004- pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE MOSCINI MARCO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 18 APRILE 2007 A CARICO DEL MEDESIMO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI VITERBO COM. UFF. N. 33 DEL 22.4.2004 (Gara: LA ROCCA – O VESUVIO BOLSENA del 19.4.2004 – Camp. di III Categoria – VT)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 93 del 20/5/2004- pubbl. su www.crlazio.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DEL CALCIATORE MOSCINI MARCO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 18 APRILE 2007 A CARICO DEL MEDESIMO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI VITERBO COM. UFF. N. 33 DEL 22.4.2004
(Gara: LA ROCCA – O VESUVIO BOLSENA del 19.4.2004 – Camp. di III Categoria - VT)
La Commissione Disciplinare;
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
udita, come da richiesta, la Società interessata;
sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro;
considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo possono ritenersi parzialmente assumibili, concorrendo le stesse unitamente al sincero pentimento e rincrescimento dimostrato dal calciatore sia per iscritto che davanti a questa Commissione;
che il suo può considerarsi un gesto di rabbia malcontenta a seguito del gol annullato, a fine partita (che poteva compromettere l’entrata nei play-off) che aveva sollevato le energetiche proteste dell’intera squadra, ed in un momento, di esaltazione mentale ha sfogato tutto il suo risentimento sputando e colpendo al volto l’arbitro;
che il gesto può ritenersi avvenuto in un unico contesto, come un frazionamento di un unico atto, inconsulto e mal controllato, ma pur sempre altamente riprovevole;
che a tali conclusioni si è spinti dalla considerazione che il MOSCINI durante l’anno ha riportato una sola ammonizione e che lo stesso, come dichiarato dall’arbitro, nei precedenti incontri ha sempre mantenuto un comportamento corretto
DELIBERA
· di accogliere il ricorso e per l’effetto di ridurre la squalifica del calciatore MOSCINI MARCO dal 18 aprile 2007 al 30 giugno 2006.
· La tassa reclamo va restituita
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