COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 99 del 27/5/2004 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE DELL’OLIO ROBERTO (TESS. OSAKA CORVIALE) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 25.3.2009 A SUO CARICO RECLAMO DELLA SOCIETA’ OSAKA CORVIALE AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 32/B DEL 25.3.2004 (Gara: OSAKA CORVIALE – SPORTING TUSCOLANO del 21.3.2004 – Campionato III Categoria Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 99 del 27/5/2004 - pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE DELL’OLIO ROBERTO (TESS. OSAKA CORVIALE) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 25.3.2009 A SUO CARICO RECLAMO DELLA SOCIETA’ OSAKA CORVIALE AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 32/B DEL 25.3.2004 (Gara: OSAKA CORVIALE – SPORTING TUSCOLANO del 21.3.2004 – Campionato III Categoria Roma) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § udita, come da richiesta, la Società interessata; § sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro, osserva: § premesso che si ritiene di riunire per connessione i reclami in epigrafe, intesi ad ottenere l’annullamento delle squalifiche comminate ai calciatori DELL’OLIO ROBERTO e SIPONE STEFANO e dell’allenatore PAPP CSILLA e del Dirigente PETRACCI CLAUDIO, contestando la veridicità del referto arbitrale e rilevandone le falsificazioni ed omissioni; § considerato che le argomentazioni addotte al riguardo non trovano obiettivi riscontri e non forniscono utili e probanti elementi per cui non possono ritenersi neppure parzialmente assumibili; § che il calciatore DELL’OLIO davanti a questa Commissione ribadisce quanto assunto in sede di reclamo dichiarando di non aver mai lasciato la panchina, in quanto non utilizzato dall’allenatore ed al momento dell’aggressione subita dall’arbitro si trovava a circa 60 mt di distanza; § che l’arbitro sentito al riguardo con dovizia di particolari conferma l’aggressione sia del calciatore SIPONE nonché ancora quella più violenta da parte del DELL’OLIO, ricordando perfettamente il n. di maglia dallo stesso indossata e cioè il n. 15; § che la Società, confermando a sua volta quanto dichiarato dal calciatore DELL’OLIO, pone in rilievo il comportamento antisportivo ed arrogante dell’arbitro che in occasione dell’incidente occorso al calciatore dello SPORTING, dimostrando assoluta indifferenza per l’accaduto, ne avrebbe perentoriamente preteso l’uscita dal campo dichiarando testualmente “buttatelo fuori”; § che, a giudizio della Società, da questo atteggiamento provocatorio, sarebbero derivati gli accadimenti successivi, e che comunque, qualora rispondesse a verità quanto riportato dall’arbitro in relazione al pestaggio subito, lo seguì; § che le due squadre di comune accordo hanno deciso di lasciare il campo in segno di dissenso nei riguardi del comportamento arbitrale; § che il direttore di gara riconvocato al riguardo davanti a questa Commissione riconferma puntualmente quanto dichiarato in sede di referto e in prima audizione, sostenendo che non ha mai usato il frasario i cui è accusato dalla Società, ma si è limitato a termini di regolamento a sollecitare i calciatore dello SPORTING a posizionare al di fuori del rettangolo di gioco il loro compagno che si era infortunato. Con fermezza ribadisce di essere certo di essere stato aggredito dal n. 15 dell’OSAKA e che non conosceva personalmente il calciatore DELL’OLIO, ma gli era rimasto impresso nella mente il suo numero di maglia e rientrato nello spogliatoio ed accertatosi che il n. 15 corrispondeva al DELL’OLIO provvedeva immediatamente a mettere la crocetta accanto al suo nome nell’apposita lista; § conferma che in effetti, sebbene fosse stata sua intenzione sospendere la partita, soprattutto a difesa della sua integrità fisica, non ha potuto adottare tale decisione perché le due squadre volontariamente e di comune accordo hanno lasciato il terreno di gioco; § ritenuto che, alla luce di quanto più volte decisamente ribadito dall’arbitro, non sussiste alcun motivo per riformare le decisioni assunte dal Giudice Sportivo; DELIBERA § di respingere il reclamo e per l’effetto confermare: § squalifica del calciatore DELL’OLIO ROBERTO fino al 25.3.2009 con proposta di preclusione di permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC; § squalifica del calciatore SIPONE STEFANO fino al 31.3.2008; § squalifica dell’allenatore PETRACCI CLAUDIO fino al 31.12.2004; § inibizione del dirigente PAPP CSILLA fino al 31.12.2004; § perdita della gara con il punteggio di 0 – 3; § ammenda di € 200,00. § La tassa di reclamo va incamerata.
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