COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 99 del 27/5/2004 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S. AMBROGIO AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE CON COMUNICATO UFFICIALE N. 21 DEL 29.1.2004 (Gara: S. AMBROGIO – S. APOLLINARE S. GIORGIO del 25.1.2004 – Campionato Jun. Prov. Frosinone)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 99 del 27/5/2004 - pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S. AMBROGIO AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE CON COMUNICATO UFFICIALE N. 21 DEL 29.1.2004 (Gara: S. AMBROGIO – S. APOLLINARE S. GIORGIO del 25.1.2004 – Campionato Jun. Prov. Frosinone) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § udita, come da richiesta, la Società interessata; § sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro, osserva: § che la Società, ascoltata successivamente, tiene a puntualizzare che il Direttore di gara davanti ai carabinieri, presente anche il Presidente Sig. VENTRIGLIA, non avrebbe, a discordanza di quanto riportato in referto, fatto alcuna menzione dei fatti ancor più gravi addebitati al giocatore ANGELOSANTO o ad un tifoso entrato dall’esterno nello spazio antistante gli spogliatoi; § che la reclamante insiste sul punto che l’arbitro non avrebbe sanzionato il comportamento gravemente scorretto di cui al calciatore avversario (sputo contro un giocatore del S.AMBROGIO) perché suo parente e vicino di casa; § che non vi è cenno nel referto della rissa avvenuta in campo, tanto è vero che si è reso necessario l’intervento del dottore MESSORE ANNIBALE, a seguito di una crisi nervosa da parte di un calciatore del S. APOLLINARE; § che il direttore di gara convocato nuovamente a seguito della audizione della Società, ha pienamente e puntualmente confermato quanto fatto presente in sede di referto ed in sede di prima audizione; § che, mentre dichiara che a distanza di circa 4 mesi non può ricordare esattamente quanto dichiarato ai carabinieri, ma può con assoluta certezza e senza alcun tentennamento confermare quanto riportato in referto relativamente al calciatore ANGELOSANTO ed al tifoso entrato proditoriamente nello spazio antistante gli spogliatoi; § che con altrettanta decisione dichiara di non aver assolutamente visto lo sputo da parte di un calciatore del S. APOLLINARE, altrimenti, anche se fosse stato suo fratello avrebbe rigidamente applicato il regolamento; § che non vi è alcun rapporto di parentela con il calciatore in questione, e che la sua abitazione è alla periferia di CASSINO in campagna e che nel raggio di oltre 2 chilometri non vi è alcun calciatore di sua conoscenza; DELIBERA § di respingere il ricorso e per l’effetto di confermare la punizione sportiva della perdita della gara per 3 – 0 nonché l’ammenda di € 500,00 nei confronti della Società S. AMBROGIO; § di confermare le squalifiche: § del calciatore ANGELOSANTO FRANCESCO fino al 31.5.2008; § del calciatore FUSCO GIUSEPPE fino al 31.1.2007; § del calciatore IANNATTONE DANIELE fino al 31.1.2007. § La tassa di reclamo va incamerata.
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