COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 48 dell’8/1/2004 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORT MAGIC ’93 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CECI CRISTIAN E L’AMMENDA DI € 250,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 519 DELL’11.12.2003 (Gara: SPORT MAGIC 93 – CCCP TOR DI QUINTO del 6.12.2003 – Campionato di Calcio a 5 C2)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 48 dell’8/1/2004 - pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORT MAGIC ’93 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CECI CRISTIAN E L’AMMENDA DI € 250,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 519 DELL’11.12.2003 (Gara: SPORT MAGIC 93 – CCCP TOR DI QUINTO del 6.12.2003 – Campionato di Calcio a 5 C2) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § ritenuto che le argomentazioni addotte in sede di reclamo non possono ritenersi neppure parzialmente assumibili, sia per quanto concerne il calciatore CECI il quale, dopo essere stato espulso per aver colpito un avversario con un violento calcio che gli impediva di proseguire l’incontro, rivolgeva poi un’espressione offensiva all’arbitro con atteggiamento minaccioso, sicchè appare del tutto congrua e adeguata al comportamento scorretto del calciatore la squalifica inflitta, sia per quanto concerne l’ammenda comminata alla Società, per il fatto, non contestato, che un proprio sostenitore al termine dell’incontro aveva spintonato l’arbitro, ed inoltre per l’inadeguatezza dello spogliatoio del direttore di gara, privo di tavolino e senza lo scarico per la doccia, sicchè appare del tutto congrua ed adeguata la sanzione comminata, in relazione ai fatti denunciati nel referto arbitrale, da ritenersi fonte privilegiata, attendibile e degna di fede; DELIBERA § di respingere il ricorso e per l’effetto di confermare sia la squalifica del calciatore CECI CRISTIAN per 4 gare sia l’ammenda di € 250,00 a carico della Società SPORT MAGIC 93. § La tassa reclamo va incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it