COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 48 dell’8/1/2004 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ 19° MUNICIPIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2004 A CARICO DEL CALCIATORE PARRAVICINI RICCARDO NONCHE’ DELL’AMMENDA DI € 150,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 40 DEL 18.12.2003 (Gara: 19 MUNICIPIO – SPES MENTANA del 14.12.2003 – Campionato di Eccellenza)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° CRL 48 dell’8/1/2004 - pubbl. su www.crlazio.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ 19° MUNICIPIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2004 A CARICO DEL CALCIATORE PARRAVICINI RICCARDO NONCHE’ DELL’AMMENDA DI € 150,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 40 DEL 18.12.2003
(Gara: 19 MUNICIPIO – SPES MENTANA del 14.12.2003 – Campionato di Eccellenza)
La Commissione Disciplinare;
§ visto il reclamo in epigrafe;
§ esaminati gli atti ufficiali;
§ considerato che le argomentazioni svolte dalla Società nel reclamo non possono assumersi in questa sede e comunque non inducono ad una diversa valutazione dei fatti rispetto a quanto deciso in primo grado;
§ ritenuto che, per quanto riguarda la squalifica del calciatore PARRAVICINI, essa appare congrua anche in considerazione della eventuale involontarietà della condotta del calciatore stesso; il direttore di gara è stato invero colpito al volto durante la vibrante protesta del PARRAVICINI;
§ con riferimento alla sanzione a carico della Società a prescindere dalla autorizzazione o meno delle persone che si trovavano nella zona antistante gli spogliatoi, l’ammenda è congrua in quanto riferita anche e soprattutto all’atteggiamento provocatorio nei confronti dell’arbitro;
§ a ben vedere ben più grave sarebbe stata l’ammenda se le persone che hanno tenuto l’atteggiamento provocatorio, fossero state direttamente riconducibili alla Società ricorrente;
P.Q.M.
§ respinge il ricorso e per l’effetto conferma la sanzione fino al 30.6.2004 a carico del calciatore PARRAVICINI e l’ammenda di € 150,00 a carico della Società ricorrente.
§ La tassa di reclamo va incamerata.
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