COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 48 dell’8/1/2004 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE MAURO RAVAGLIA (BOVILLE ERNICA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE A CARICO DEL CALCIATORE STESSO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 40 DEL 13.12.2003 (Gara: BOVILLE ERNICA – TORRICE DEL 18.12.2003 – Campionato di Promozione)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° CRL 48 dell’8/1/2004 - pubbl. su www.crlazio.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DEL CALCIATORE MAURO RAVAGLIA (BOVILLE ERNICA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE A CARICO DEL CALCIATORE STESSO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 40 DEL 13.12.2003
(Gara: BOVILLE ERNICA – TORRICE DEL 18.12.2003 – Campionato di Promozione)
La Commissione Disciplinare;
§ visto il reclamo in epigrafe;
§ esaminati gli atti ufficiali;
§ va preso atto che il calciatore reclamante non nega i fatti, limitandosi ad allegare a sua discolpa la circostanza della provocazione da parte di alcuni avversari. Tale circostanza, come addotta dalla reclamante, appare di nessuna rilevanza, atteso che la disputa con accenno di scontri fisici, non verificatasi solo per l’intervento di alcuni astanti, si era placata.
§ Solo dopo, il reclamante, divincolatosi dalle persone che lo trattenevano, inseguiva il giocatore avversario, che si era nel frattempo allontanato, colpendolo con un forte pugno al viso.
§ E’ di tutta evidenza che la provocazione (ivi disposta la considerazione che le provocazioni provenivano da tutti i contendenti) non può espletare alcuna funzione sulla prospettata dinamica fattuale, non essendo più attuale al momento in cui il RAVAGLIA ha inseguito e colpito l’avversario;
§ E pertanto la Commissione, per le suesposte considerazioni;
DELIBERA
§ Di respingere il ricorso confermando la sanzione inflitta.
§ La tassa reclamo va incamerata.
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