COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 50 del 15/1/2004 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTEK AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI EURO 350,00 E DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2006 A CARICO DEL CALCIATORE RAMOS ANTONIO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 516 DEL 27.11.2003 (Gara: SPORTEK – ATL. MARINO del 14.11.2003 – Camp. di Calcio A5 Juniores)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 50 del 15/1/2004 - pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTEK AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI EURO 350,00 E DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2006 A CARICO DEL CALCIATORE RAMOS ANTONIO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 516 DEL 27.11.2003 (Gara: SPORTEK – ATL. MARINO del 14.11.2003 – Camp. di Calcio A5 Juniores) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo avverso la squalifica del calciatore RAMOS ANTONIO, nonché contro l’ammenda comminata, possono ritenersi parzialmente assumibili fornendo utili elementi ai fini di una migliore focalizzazione degli occorsi; § che il comportamento del calciatore, anche se altamente censurabile non ha assunto toni di particolare violenza e minaccia; § che la sua reazione al momento dell’espulsione (a seguito di protesta appoggiava la sua fronte contro quella dell’arbitro, forse nel tentativo di colpirlo, tentativo comunque non riuscito avendo il direttore di gara frapposto le mani) può considerarsi come un gesto inconsulto di rabbia che lo inducesse, nel mentre veniva trattenuto, a scalciare verso l’arbitro stesso raggiungendolo alla coscia senza però procurare dolore; § che, anche se volontario, non sembra che tale atto fosse frutto di una precisa volontà di arrecare un danno fisico perché questo avrebbe potuto farlo al momento stesso in cui era venuto in contatto con l’arbitro senza la frapposizione dei compagni di squadra; § che pur non potendosi in alcun modo giustificare un tale comportamento, che merita una giusta e pesante punizione, sembra che si possa ragionevolmente operare una riduzione della squalifica per le suesposte ragioni; § altrettanto può operarsi nei riguardi dell’ammenda comminata che appare troppo onerosa DELIBERA § di accogliere il ricorso e per l’effetto di ridurre: § 1) la squalifica del calciatore RAMOS ANTONIO dal 31.12.2006 al 31.8.2005; § 2) l’ammenda da € 350,00 a 200,00. § La tassa reclamo va restituita.
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