COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 50 del 15/1/2004- pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CASTEL LEVA DIVINO AMORE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 200,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 11/B DEL 13.11.2003 (Gara: CASTEL LEVA DIVINO AMORE – GARBATELLA dell’8.11.2003 – Camp. Jun. Prov. Roma )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 50 del 15/1/2004- pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CASTEL LEVA DIVINO AMORE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 200,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 11/B DEL 13.11.2003 (Gara: CASTEL LEVA DIVINO AMORE – GARBATELLA dell’8.11.2003 – Camp. Jun. Prov. Roma ) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § udita, come da richiesta, la Società interessata; § sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; § considerato che, dalle risultanze documentali acquisite, nonchè dalle dichiarazioni rese dallo stesso direttore di gara, emerge che la responsabilità dei danni provocati all’autovettura dell’arbitro sia da ricondurre ad un mero sinistro stradale più che ad un atto vandalico dei sostenitori di una delle due squadre; § ritenuto quindi che nessuna sanzione debba essere inflitta alla Società ricorrente nemmeno a titolo di responsabilità oggettiva; DELIBERA § di accogliere il ricorso e per l’effetto di annullare la sanzione di € 200,00 inflitta alla POL. DIVINO AMORE CASTEL LEVA. § La tassa di reclamo va restituita.
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