COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 50 del 15/1/2004 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. COTTANELLO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PENNA FABRIZIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI RIETI CON COMUNICATO UFFICIALE N. 17 DEL 2.1.2004 (Gara: COTTANELLO – MONTASOLA del 21.11.2003 – Camp. III Categoria Rieti)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 50 del 15/1/2004 - pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. COTTANELLO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PENNA FABRIZIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI RIETI CON COMUNICATO UFFICIALE N. 17 DEL 2.1.2004 (Gara: COTTANELLO - MONTASOLA del 21.11.2003 – Camp. III Categoria Rieti) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § ritenuto che le argomentazioni addotte in sede di reclamo non possono ritenersi neppure parzialmente assumibili; § che, in effetti, nel referto, fonte privilegiata, attendibile e degna di fede, l’arbitro ha descritto dettagliatamente il comportamento del calciatore PENNA, il quale, dopo aver raggiunto di corsa un avversario, lo colpiva con una violenta ginocchiata al petto, facendolo cadere a terra semisvenuto, precisando, inoltre, che da tale episodio era scaturita una rissa generale tra i giocatori delle sue squadre, alla quale avevano poi preso parte anche i tifosi delle opposte fazioni, che nel frattempo avevano invaso il terreno di gioco; § che, pertanto, la sanzione inflitta appare del tutto congrua, considerato il gesto estremamente violento compiuto dal calciatore e le conseguenze che da tale gesto sono scaturite (una rissa generale tra giocatori e tifosi durata circa 10 minuti); DELIBERA § di respingere il reclamo e , per l’effetto, di confermare la squalifica del calciatore PENNA FABRIZIO per 6 gare effettive; § La tassa reclamo va incamerata.
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